Ordinanza 408/2001 (ECLI:IT:COST:2001:408)
Massima numero 26683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  03/12/2001;  Decisione del  03/12/2001
Deposito del 14/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:  26682


Titolo
Reati e pene - Straniero - Punibilità dello straniero, in caso di mancata esibizione, a richiesta di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione - Prospettata mancanza di effettività della sanzione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione, dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale prevede la punibilità dello straniero che, a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, non esibisce senza giustificato motivo, il passaporto o la carta di soggiorno. Le censure prospettate dal giudice rimettente, del tutto analoghe a quelle già scrutinate con precedente decisione, non sono infatti tali da far risaltare, con riferimento alla norma impugnata, una irragionevolezza delle opzioni del legislatore, con conseguente esclusione della violazione dei parametri invocati.

- V. ordinanze n. 68/2001, n. 207/1999 e n. 297/1998.

A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 6  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte