Ordinanza 409/2001 (ECLI:IT:COST:2001:409)
Massima numero 26684
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  03/12/2001;  Decisione del  03/12/2001
Deposito del 14/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Restituzione delle cose sequestrate - Ordinanza di rigetto - Opposizione, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa - Inapplicabilità nel giudizio a quo della norma denunciata - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità, in quanto concernente norma della quale il giudice 'a quo' non è e non sarebbe comunque chiamato a fare applicazione, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 cod. proc. pen., il denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna, gli interessati non possono proporre opposizione avanti il medesimo giudice avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di restituzione delle cose sequestrate”.

A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 263  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte