Ordinanza 410/2001 (ECLI:IT:COST:2001:410)
Massima numero 26685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 14/12/2001; Pubblicazione in G. U. 19/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso non abitativo - Morosità del conduttore - Possibilità di ottenere il termine di sanatoria - Esclusione - Lamentata discriminazione, rispetto ai conduttori di immobili destinati ad abitazione - Manifesta infondatezza della questione.
Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso non abitativo - Morosità del conduttore - Possibilità di ottenere il termine di sanatoria - Esclusione - Lamentata discriminazione, rispetto ai conduttori di immobili destinati ad abitazione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità, per il conduttore di un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione, di ottenere dal giudice la concessione del termine di sanatoria previsto per i contratti locatizi ad uso abitativo. Posto infatti che la situazione del conduttore di immobile adibito ad uso di abitazione e quella del conduttore di immobile adibito ad uso diverso non sono affatto omogenee, venendo in considerazione, nell’un caso quell’interesse primario della persona alla abitazione, mancante, per definizione nell’altro, non può ritenersi né irragionevolmente discriminatoria la disciplina che ha inteso apprestare all’interesse abitativo una tutela eccezionale e perciò stesso diversa e più intensa di quella, generale, riconosciuta all’interesse economico del conduttore di immobili ad uso non abitativo, né lesiva del diritto di difesa la limitata sfera applicativa della sanatoria della morosità, costituendo essa, al contrario, legittimo esercizio di discrezionalità legislativa a tutela dell’interesse primario della persona all’abitazione.
- V. sentenza n. 94/1996 e ordinanze n. 448/1998 e n. 305/1998.
A.M.M.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità, per il conduttore di un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione, di ottenere dal giudice la concessione del termine di sanatoria previsto per i contratti locatizi ad uso abitativo. Posto infatti che la situazione del conduttore di immobile adibito ad uso di abitazione e quella del conduttore di immobile adibito ad uso diverso non sono affatto omogenee, venendo in considerazione, nell’un caso quell’interesse primario della persona alla abitazione, mancante, per definizione nell’altro, non può ritenersi né irragionevolmente discriminatoria la disciplina che ha inteso apprestare all’interesse abitativo una tutela eccezionale e perciò stesso diversa e più intensa di quella, generale, riconosciuta all’interesse economico del conduttore di immobili ad uso non abitativo, né lesiva del diritto di difesa la limitata sfera applicativa della sanatoria della morosità, costituendo essa, al contrario, legittimo esercizio di discrezionalità legislativa a tutela dell’interesse primario della persona all’abitazione.
- V. sentenza n. 94/1996 e ordinanze n. 448/1998 e n. 305/1998.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/07/1978
n. 392
art. 55
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte