Sentenza 411/2001 (ECLI:IT:COST:2001:411)
Massima numero 26687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 18/12/2001; Pubblicazione in G. U. 27/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
26686
Titolo
Edilizia e urbanistica - Vincoli urbanistici - Aree e nuclei di sviluppo industriale - Possibilità di reiterare i vincoli preordinati all’espropriazione o comportanti l’inedificabilità oltre il termine (decennale) di efficacia fissato dalla legge - Mancata previsione di indennizzo - Necessità di ristoro del pregiudizio causato alla proprietà - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Edilizia e urbanistica - Vincoli urbanistici - Aree e nuclei di sviluppo industriale - Possibilità di reiterare i vincoli preordinati all’espropriazione o comportanti l’inedificabilità oltre il termine (decennale) di efficacia fissato dalla legge - Mancata previsione di indennizzo - Necessità di ristoro del pregiudizio causato alla proprietà - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
Illegittimità costituzionale dell’art. 52, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella parte in cui consente all’Amministrazione di reiterare i vincoli, scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di indennizzo. Infatti, nella progressiva elaborazione giurisprudenziale del principio della alternatività tra temporaneità dei vincoli urbanistici preordinati alla espropriazione o sostanzialmente ablativi e obbligo di indennizzo, la Corte ha sviluppato l’iter interpretativo della garanzia costituzionale in materia espropriativa, aggiungendo una ulteriore affermazione di principio, derivata dall’art. 42 della Costituzione, secondo cui, per gli anzidetti vincoli (urbanistici) espropriativi, la reiterazione comporta necessariamente un indennizzo – separato e distinto rispetto alla pretesa indennitaria – diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata.
- V. sentenza n. 179/1999, relativa ad analoga previsione di reiterazione dei vincoli urbanistici.
- Si veda anche, nella necessità di prefissare un termine di durata ai vincoli espropriativi, sentenze n. 260/1976 e n. 55/1968.
M.F.
Illegittimità costituzionale dell’art. 52, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella parte in cui consente all’Amministrazione di reiterare i vincoli, scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di indennizzo. Infatti, nella progressiva elaborazione giurisprudenziale del principio della alternatività tra temporaneità dei vincoli urbanistici preordinati alla espropriazione o sostanzialmente ablativi e obbligo di indennizzo, la Corte ha sviluppato l’iter interpretativo della garanzia costituzionale in materia espropriativa, aggiungendo una ulteriore affermazione di principio, derivata dall’art. 42 della Costituzione, secondo cui, per gli anzidetti vincoli (urbanistici) espropriativi, la reiterazione comporta necessariamente un indennizzo – separato e distinto rispetto alla pretesa indennitaria – diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata.
- V. sentenza n. 179/1999, relativa ad analoga previsione di reiterazione dei vincoli urbanistici.
- Si veda anche, nella necessità di prefissare un termine di durata ai vincoli espropriativi, sentenze n. 260/1976 e n. 55/1968.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
06/03/1978
n. 218
art. 52
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte