Sentenza 412/2001 (ECLI:IT:COST:2001:412)
Massima numero 26690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 18/12/2001; Pubblicazione in G. U. 27/12/2001
Titolo
Ambiente (tutela dell') - Tutela delle acque dall'inquinamento - Conferimento di funzioni amministrative ai comuni - Disposizioni statali - Ricorso in via principale della provincia di Trento - Prospettata lesione dell'autonomia e delle competenze provinciali - Salvaguardia delle attribuzioni provinciali (nella specie, riguardanti il corpo forestale della provincia) - Non fondatezza della questione.
Ambiente (tutela dell') - Tutela delle acque dall'inquinamento - Conferimento di funzioni amministrative ai comuni - Disposizioni statali - Ricorso in via principale della provincia di Trento - Prospettata lesione dell'autonomia e delle competenze provinciali - Salvaguardia delle attribuzioni provinciali (nella specie, riguardanti il corpo forestale della provincia) - Non fondatezza della questione.
Testo
Deve ritenersi che il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e del Corpo forestale, disposto dagli artt. 56, comma 3, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e 22 del d.lgs. n. 258 del 2000, a proposito dell'accertamento degli illeciti e alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tutela delle acque dell'inquinamento, avvenga nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige entro i limiti delle previsioni legislative delle Province autonome (con particolare riguardo al sistema dei rapporti tra Provincia e Comuni e del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento), cosicché deve escludersi, in radice, ogni possibilità di lesione della sfera di attribuzioni provinciali, nonché, in relazione al Corpo forestale, una modifica sia al sistema di autonomo Corpo forestale provinciale della Provincia di Trento sia alla riserva (regionale o provinciale) delle funzioni di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento delle relative violazioni amministrative nelle materie di competenza propria della Regione o delle province autonome: da ciò consegue che il Corpo forestale della Provincia autonoma continua ad esercitare, nella Provincia stessa, le funzioni, inerenti alla vigilanza e polizia amministrativa e agli accertamenti degli illeciti in violazione di norme a tutela delle acque da inquinamento e del relativo danno ambientale, anche se queste sono attribuite al Corpo forestale dello Stato per le parti del territorio nazionale in cui opera lo stesso Corpo forestale dello Stato. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 3, del predetto decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sollevata, in riferimento all'art. 8, numeri 16, 17 e 19, dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.
A.M.M.
Deve ritenersi che il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e del Corpo forestale, disposto dagli artt. 56, comma 3, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e 22 del d.lgs. n. 258 del 2000, a proposito dell'accertamento degli illeciti e alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tutela delle acque dell'inquinamento, avvenga nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige entro i limiti delle previsioni legislative delle Province autonome (con particolare riguardo al sistema dei rapporti tra Provincia e Comuni e del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento), cosicché deve escludersi, in radice, ogni possibilità di lesione della sfera di attribuzioni provinciali, nonché, in relazione al Corpo forestale, una modifica sia al sistema di autonomo Corpo forestale provinciale della Provincia di Trento sia alla riserva (regionale o provinciale) delle funzioni di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento delle relative violazioni amministrative nelle materie di competenza propria della Regione o delle province autonome: da ciò consegue che il Corpo forestale della Provincia autonoma continua ad esercitare, nella Provincia stessa, le funzioni, inerenti alla vigilanza e polizia amministrativa e agli accertamenti degli illeciti in violazione di norme a tutela delle acque da inquinamento e del relativo danno ambientale, anche se queste sono attribuite al Corpo forestale dello Stato per le parti del territorio nazionale in cui opera lo stesso Corpo forestale dello Stato. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 3, del predetto decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sollevata, in riferimento all'art. 8, numeri 16, 17 e 19, dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
11/05/1999
n. 152
art. 56
co. 3
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 15
co. 2