Sentenza 412/2001 (ECLI:IT:COST:2001:412)
Massima numero 26691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 18/12/2001; Pubblicazione in G. U. 27/12/2001
Titolo
Ambiente (tutela dell’) - Tutela delle acque dall’inquinamento - Disciplina degli scarichi - Sistema di depurazione - Responsabilità penale del gestore di impianti di depurazione generale - Ricorso in via principale della provincia di trento - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente (tutela dell’) - Tutela delle acque dall’inquinamento - Disciplina degli scarichi - Sistema di depurazione - Responsabilità penale del gestore di impianti di depurazione generale - Ricorso in via principale della provincia di trento - Non fondatezza delle questioni.
Testo
I criteri generali della disciplina degli scarichi dettata dal d.lgs. n. 258 del 2000, modificativo del d.lgs. n. 152 del 1999, assicurano indistintamente alle regioni, nell’esercizio della loro autonomia, salvo ristrette e circoscritte eccezioni predeterminate dal legislatore, un ampio campo di manovra nel definire i valori-limite di emissione diversi da quelli fissati, ma, la necessità imprescindibile di assicurare sia il soddisfacimento di esigenze unitarie e di primaria importanza nazionale per la rilevanza dell’ambiente sia il conseguimento e l’adeguamento degli obiettivi doverosamente comuni e coordinati sia infine l’assolvimento degli obblighi comunitari generali per tutto il territorio dello Stato, comporta che la ricorrente Provincia autonoma di Trento, anche se dotata di normativa propria su tale materia, coinvolta da direttiva comunitaria e da disposizioni statali di recepimento della direttiva, sia sempre tenuta ad una valutazione della completa corrispondenza della propria legislazione ai predetti atti. Infine, non può ravvisarsi una manifesta irragionevolezza o palese arbitrarietà né un contrasto con il principio di buon andamento dell’Amministrazione, nella circostanza che il legislatore nazionale, nell’ottica di una approccio globale al problema della tutela delle acque dall’inquinamento e di una esigenza primaria di migliorare l’ambiente acquatico, abbia previsto una responsabilità correlata a specifici doveri di vigilanza, anche a carico del gestore di impianti di depurazione generale (nella Provincia autonoma di Trento in base al sistema misto esistente secondo la normativa provinciale). Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 12, 22 e 23 e Allegato 5, paragr. 1.1 e tabelle 3, 3/A e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, sollevate, in riferimento all’art. 8, numeri 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 24, all’art. 9, numeri 9 e 10, agli artt. 14 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché alle relative norme di attuazione, artt. 5 e 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, alla direttiva comunitaria 91/271/CEE e all’art. 17 della legge 24 aprile 1998, n. 128, agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
A.M.M.
I criteri generali della disciplina degli scarichi dettata dal d.lgs. n. 258 del 2000, modificativo del d.lgs. n. 152 del 1999, assicurano indistintamente alle regioni, nell’esercizio della loro autonomia, salvo ristrette e circoscritte eccezioni predeterminate dal legislatore, un ampio campo di manovra nel definire i valori-limite di emissione diversi da quelli fissati, ma, la necessità imprescindibile di assicurare sia il soddisfacimento di esigenze unitarie e di primaria importanza nazionale per la rilevanza dell’ambiente sia il conseguimento e l’adeguamento degli obiettivi doverosamente comuni e coordinati sia infine l’assolvimento degli obblighi comunitari generali per tutto il territorio dello Stato, comporta che la ricorrente Provincia autonoma di Trento, anche se dotata di normativa propria su tale materia, coinvolta da direttiva comunitaria e da disposizioni statali di recepimento della direttiva, sia sempre tenuta ad una valutazione della completa corrispondenza della propria legislazione ai predetti atti. Infine, non può ravvisarsi una manifesta irragionevolezza o palese arbitrarietà né un contrasto con il principio di buon andamento dell’Amministrazione, nella circostanza che il legislatore nazionale, nell’ottica di una approccio globale al problema della tutela delle acque dall’inquinamento e di una esigenza primaria di migliorare l’ambiente acquatico, abbia previsto una responsabilità correlata a specifici doveri di vigilanza, anche a carico del gestore di impianti di depurazione generale (nella Provincia autonoma di Trento in base al sistema misto esistente secondo la normativa provinciale). Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 12, 22 e 23 e Allegato 5, paragr. 1.1 e tabelle 3, 3/A e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, sollevate, in riferimento all’art. 8, numeri 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 24, all’art. 9, numeri 9 e 10, agli artt. 14 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché alle relative norme di attuazione, artt. 5 e 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, alla direttiva comunitaria 91/271/CEE e all’art. 17 della legge 24 aprile 1998, n. 128, agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/08/2000
n. 258
art. 9
co.
decreto legislativo
18/08/2000
n. 258
art. 12
co.
decreto legislativo
18/08/2000
n. 258
art. 22
co.
decreto legislativo
18/08/2000
n. 258
art. 23
co.
decreto legislativo
18/08/2000
n. 258
art.
co.
decreto legislativo
18/08/2000
n. 258
art.
co.
decreto legislativo
18/08/2000
n. 258
art.
co.
decreto legislativo
18/08/2000
n. 258
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 381
art. 5
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 381
art. 8
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 15
co. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4
direttiva CEE
n.
art. 91/271
legge 24/04/1998
n. 128
art. 17