Ordinanza 413/2001 (ECLI:IT:COST:2001:413)
Massima numero 26692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  03/12/2001;  Decisione del  03/12/2001
Deposito del 18/12/2001; Pubblicazione in G. U. 27/12/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Circolazione automobilistica - Superamento di limiti di velocità - Accertamento con mezzi in dotazione agli organi di polizia stradale (autovelox) - Valore di prova legale - Mancata previsione di un obbligo, per le case costruttrici, di dotare i veicoli di idonea apparecchiatura per la misurazione della velocità - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del diritto di proprietà - Difetto di motivazione in ordine all’oggetto e ai termini della controversia all’esame del giudice rimettente e alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità, per mancata indicazione dell’oggetto e dei termini della controversia in corso nonché sulla rilevanza, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, denunziato, per violazione degli artt. 3, 24 e 42, secondo comma, della Costituzione, in quanto consentirebbe agli organi di polizia stradale di accertare, tramite autovelox, il superamento dei limiti di velocità con valore di prova legale assoluta, senza contestuale attribuzione di adeguati strumenti difensivi ai singoli automobilisti, non essendo infatti, previsto alcun obbligo a carico delle case costruttrici di installare, a bordo di moto e di autoveicoli, dispositivi che permettano una idonea e precisa misurazione tachimetrica della velocità di circolazione.

A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 142  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte