Sanzioni amministrative - In genere - Contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante d.P.C.m. - Irrogazione di sanzioni amministrative per inosservanza delle misure imposte - Denunciata violazione della riserva di legge in materia di libertà personale, di circolazione, di riunione, di culto, del diritto di difesa, dei principi di prevenzione, precauzione, proporzionalità e adeguatezza, nonché del bilanciamento con il diritto alla salute - Assoluta carenza nella descrizione della fattispecie e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 232001).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per assoluta carenza nella descrizione della fattispecie e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Macerata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 13, 16, 17, 19, 24, 32, 76 e 117 Cost. - dell'art. 1 del d.l. n. 6 del 2020, come conv., nonché dell'intero testo del d.l. n. 18 del 2020, come conv., recanti misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La ricostruzione operata dal rimettente, omettendo di indicare quale violazione sia stata contestata al ricorrente nel processo principale, impedisce di valutare se e quale, tra le disposizioni censurate, sia da applicare nel giudizio a quo. (Precedente: O. 76/2022 - mass. 44691).