Giudice naturale – In genere – Condizioni di rispetto del presidio – Istituzione dell’organo giudicante tramite legge, con competenza definita in base a criteri generali fissati in anticipo – Disciplina sulla competenza – Assenza di contenuto costituzionalmente vincolato derivante dall’aggettivo “naturale” – Conseguente discrezionalità del legislatore nel dettare la relativa disciplina – Eventuali incertezze applicative superabili tramite interpretazione. (Classif. 110001).
L’espressione «giudice naturale precostituito per legge» indica il giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie, sicché il principio può considerarsi rispettato quando l’organo giudicante sia stato istituito dalla legge e la sua competenza sia definita sulla base di criteri generali fissati in anticipo, nel rispetto della riserva di legge. (Precedenti: S. 205/2025 - mass. 47176; S. 38/2025 - mass. 46733; S. 5/2025 - mass. 46619; S. 159/2014 - mass. 37990; S. 30/2011 - mass. 35271; S. 452/1997 - 23623).
Dall’aggettivo «naturale» di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., non è dato ricavare alcun contenuto normativo costituzionalmente vincolato in ordine alla disciplina della competenza, rimessa alla discrezionalità del legislatore. (Precedenti: S. 460/1994 - mass. 21203; O. 343/2001 - mass. 26735).
Eventuali incertezze applicative della regola di competenza devono essere superate dall’interpretazione giurisprudenziale: anche un eventuale contrasto in ordine al significato da attribuirle non potrebbe per ciò solo, farla ritenere lesiva del principio del giudice naturale. (Precedente: S. 117/2012).