Minori – In genere – Principio dell’interesse preminente del minore – Ricomprensione del diritto a godere di una mutua relazione con ciascun genitore – Limiti – Necessità di bilanciamento con altre esigenze di rilievo costituzionale, ferma restando, per i minori in tenera età, la salvaguardia di una relazione diretta almeno con uno dei due genitori (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione dell’ordin. penit. che disciplina la detenzione domiciliare speciale sostitutiva disponendone la concessione al padre detenuto soltanto se la madre è deceduta o impossibilitata «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»). (Classif. 155001).
Il principio dell’interesse preminente del minore – che ricomprende il diritto di ciascun genitore e del minore a godere di una mutua relazione – deve essere bilanciato con il fascio di interessi, pure di rilievo costituzionale, sottesi all’esecuzione della pena. Il punto di equilibrio sta nel fatto che questi ultimi, pur rilevanti, devono cedere, di regola, di fronte all’esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta almeno con uno dei due genitori. (Precedente: S. 219/2023 - mass. 45888; S.102/2020 - mass. 43097).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo in via parziale, per violazione degli artt. 3, 30 e 31, secondo comma, Cost., l’art. 47-quinquies, comma 7, ordin. penit. che disciplina la detenzione domiciliare speciale disponendone la concessione al padre detenuto soltanto se la madre è deceduta o impossibilitata «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre». L’inciso censurato, in via subordinata, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna viola i principi di uguaglianza, in rapporto alle discipline evocate quali tertia comparationis e, in particolare, alla detenzione domiciliare “ordinaria”, e dell’interesse preminente dei minori in quanto li priva, senza eccezioni, della possibilità di vivere una relazione continuativa con l’unico genitore ancora in vita, o in condizioni di assolvere le proprie responsabilità di cura. Resta fondamentale l’accertamento, da parte del giudice della sorveglianza, con il supporto dei servizi sociali, che il padre condannato non manifesti pericolo di commissione di ulteriori delitti e di fuga e che, altresì, il ripristino della convivenza con i figli minori, in alternativa rispetto all’affidamento a terze persone in grado di prendersene cura, risponda effettivamente ai loro interessi).