Ordinanza 416/2001 (ECLI:IT:COST:2001:416)
Massima numero 26696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 18/12/2001; Pubblicazione in G. U. 27/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione liguria - Sanità - Cessazione delle gestioni liquidatorie delle pregresse unità sanitarie locali - Trasferimento dei rapporti giuridici già facenti capo alle usl alle aziende sanitarie locali - Prospettata alterazione dell’eguaglianza delle parti, con violazione del diritto di difesa e dei principî della legislazione statale - Sopravvenuta modifica costituzionale del parametro del giudizio - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Regione liguria - Sanità - Cessazione delle gestioni liquidatorie delle pregresse unità sanitarie locali - Trasferimento dei rapporti giuridici già facenti capo alle usl alle aziende sanitarie locali - Prospettata alterazione dell’eguaglianza delle parti, con violazione del diritto di difesa e dei principî della legislazione statale - Sopravvenuta modifica costituzionale del parametro del giudizio - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini i termini della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, i quali prevedono la cessazione delle gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali ed il trasferimento dei relativi rapporti giuridici alle aziende istituite a norma del decreto legislativo n. 502 del 1992. Successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione è infatti entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il cui art. 3 ha sostituito l’intero testo dell’art. 117 della Costituzione, invocato tra i parametri di giudizio.
A.M.M.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini i termini della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, i quali prevedono la cessazione delle gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali ed il trasferimento dei relativi rapporti giuridici alle aziende istituite a norma del decreto legislativo n. 502 del 1992. Successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione è infatti entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il cui art. 3 ha sostituito l’intero testo dell’art. 117 della Costituzione, invocato tra i parametri di giudizio.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
24/03/2000
n. 26
art. 1
co.
legge della Regione Liguria
24/03/2000
n. 26
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte