Ordinanza 417/2001 (ECLI:IT:COST:2001:417)
Massima numero 26697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  03/12/2001;  Decisione del  03/12/2001
Deposito del 18/12/2001; Pubblicazione in G. U. 27/12/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte sui redditi - Accertamento - Notificazione degli avvisi - Notificazione di atti a cittadini italiani all’estero - Inapplicabilità dell’art. 142 cod. proc. civ. - Prospettata irragionevolezza della disciplina e lesione del diritto di difesa - Erronea indicazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità, per erronea indicazione della norma censurata, facente parte di un articolato disposto normativo, ma alla quale non è ascribile il vizio lamentato, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 60, primo comma, lettera f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, senza che sia prevista alcuna forma di notizia della notificazione o dell’atto, dispone la inapplicabilità dell’art. 142 del cod. proc. civ. – per il cittadino italiano che ha trasferito all’estero la propria residenza – anche nel caso in cui la residenza di quest’ultimo sia conosciuta o facilmente conoscibile con l’ordinaria diligenza, per essere il medesimo iscritto alla Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

- Cfr. sentenza n. 361/1998 e ordinanza n. 56/1999.

A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 600  art. 60  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte