Ordinanza 418/2001 (ECLI:IT:COST:2001:418)
Massima numero 26698
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 18/12/2001; Pubblicazione in G. U. 27/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per diffamazione aggravata a carico di un deputato, per le opinioni espresse nel corso di una trasmissione televisiva - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato del tribunale di brescia - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per diffamazione aggravata a carico di un deputato, per le opinioni espresse nel corso di una trasmissione televisiva - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato del tribunale di brescia - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione parlamentare adottata il 7 febbraio 2001 dalla stessa Camera, di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, nel corso di una trasmissione televisiva, per le quali pende procedimento penale per diffamazione aggravata. Sussistono, infatti, i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo, richiesti per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati ad esser parte del conflitto sia il Tribunale ricorrente sia la Camera dei deputati in quanto competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; e, per altro verso, essendo lamentata, da parte dell’autorità giudiziaria ricorrente, la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite in conseguenza della suddetta deliberazione parlamentare.
E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione parlamentare adottata il 7 febbraio 2001 dalla stessa Camera, di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, nel corso di una trasmissione televisiva, per le quali pende procedimento penale per diffamazione aggravata. Sussistono, infatti, i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo, richiesti per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati ad esser parte del conflitto sia il Tribunale ricorrente sia la Camera dei deputati in quanto competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; e, per altro verso, essendo lamentata, da parte dell’autorità giudiziaria ricorrente, la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite in conseguenza della suddetta deliberazione parlamentare.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
07/02/2001
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3