Sentenza 419/2001 (ECLI:IT:COST:2001:419)
Massima numero 26700
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 21/12/2001; Pubblicazione in G. U. 27/12/2001
Massime associate alla pronuncia:
26699
Titolo
Istruzione pubblica - Assistenza scolastica - Fornitura (gratuita, semigratuita o in comodato) di libri di testo a favore di alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore - Finanziamenti statali aggiuntivi - Piano di riparto dei fondi, operato con decreti governativi - Ingiustificata esclusione dal finanziamento delle province autonome di trento e bolzano - Accoglimento dei ricorsi provinciali - Annullamento conseguente delle disposizioni impugnate.
Istruzione pubblica - Assistenza scolastica - Fornitura (gratuita, semigratuita o in comodato) di libri di testo a favore di alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore - Finanziamenti statali aggiuntivi - Piano di riparto dei fondi, operato con decreti governativi - Ingiustificata esclusione dal finanziamento delle province autonome di trento e bolzano - Accoglimento dei ricorsi provinciali - Annullamento conseguente delle disposizioni impugnate.
Testo
Non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, escludere le Province autonome di Trento e di Bolzano dalla ripartizione dei fondi destinati a garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico e a provvedere alla fornitura anche in comodato di libri di testo in favore degli studenti della scuola secondaria superiore, effettuata con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320 e 4 luglio 2000, n. 226, in applicazione dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell’art. 53 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e, vanno, conseguentemente, annullati l’art. 3, comma 1, del predetto decreto n. 320 del 1999 e tabelle ad esso allegate, nonché l’art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto n. 226 del 2000. Infatti l’esclusione delle Province autonome dal riparto dei fondi contraddice il dettato normativo dell’art. 5 della legge n. 386 del 1989 - legge, questa, non derogabile da leggi ordinarie se non precedute da accordo con le Province autonome -; né essa può trovare giustificazione nello speciale sistema di finanziamento delle Province stesse, fondato dallo statuto speciale essenzialmente sulla partecipazione al gettito localmente riscosso di tributi statali. Resta in capo al Presidente del Consiglio dei ministri l’obbligo di provvedere, di conseguenza, alla nuova ripartizione di fondi nel rispetto della presente decisione.
- Cfr. sentenze n. 116/1991, n. 382, n. 356, n. 366 e n. 427/1992, n. 165/1994, 458/1995, n. 520/2000 (qui richiamate) sulla non derogabilità delle norme della legge n. 386 del 1989.
Non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, escludere le Province autonome di Trento e di Bolzano dalla ripartizione dei fondi destinati a garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico e a provvedere alla fornitura anche in comodato di libri di testo in favore degli studenti della scuola secondaria superiore, effettuata con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320 e 4 luglio 2000, n. 226, in applicazione dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell’art. 53 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e, vanno, conseguentemente, annullati l’art. 3, comma 1, del predetto decreto n. 320 del 1999 e tabelle ad esso allegate, nonché l’art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto n. 226 del 2000. Infatti l’esclusione delle Province autonome dal riparto dei fondi contraddice il dettato normativo dell’art. 5 della legge n. 386 del 1989 - legge, questa, non derogabile da leggi ordinarie se non precedute da accordo con le Province autonome -; né essa può trovare giustificazione nello speciale sistema di finanziamento delle Province stesse, fondato dallo statuto speciale essenzialmente sulla partecipazione al gettito localmente riscosso di tributi statali. Resta in capo al Presidente del Consiglio dei ministri l’obbligo di provvedere, di conseguenza, alla nuova ripartizione di fondi nel rispetto della presente decisione.
- Cfr. sentenze n. 116/1991, n. 382, n. 356, n. 366 e n. 427/1992, n. 165/1994, 458/1995, n. 520/2000 (qui richiamate) sulla non derogabilità delle norme della legge n. 386 del 1989.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
05/08/1999
n. 320
art. 3
co. 1
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
05/08/1999
n. 320
art.
co.
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
04/07/2000
n. 226
art. 1
co. 1
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
04/07/2000
n. 226
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art.
Altri parametri e norme interposte
legge 30/11/1989
n. 386
art. 5