Ordinanza 420/2001 (ECLI:IT:COST:2001:420)
Massima numero 26701
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 21/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria - Reati punibili con la pena dell’ergastolo - Giudizio di appello - Potere del giudice di negare l’accesso al rito alternativo per incompatibilità dell’istruttoria già disposta con le finalità di economia processuale del rito ovvero potere del giudice di non ammettere la riduzione premiale di pena se gli elementi desumibili dal fascicolo del pubblico ministero non facciano venir meno la necessità della rinnovazione dell’istruttoria - Omessa previsione - Lamentata irragionevolezza, con illogica equiparazione tra imputati - Prospettazione ancipite della questione - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria - Reati punibili con la pena dell’ergastolo - Giudizio di appello - Potere del giudice di negare l’accesso al rito alternativo per incompatibilità dell’istruttoria già disposta con le finalità di economia processuale del rito ovvero potere del giudice di non ammettere la riduzione premiale di pena se gli elementi desumibili dal fascicolo del pubblico ministero non facciano venir meno la necessità della rinnovazione dell’istruttoria - Omessa previsione - Lamentata irragionevolezza, con illogica equiparazione tra imputati - Prospettazione ancipite della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, comma 3, lettera b), del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, e dell’art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 603, commi 1 e 3, del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sia nella parte in cui non consentono al giudice di appello di rifiutare l’ammissione al giudizio abbreviato, allorché le prove da esso già ammesse ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. risultino incompatibili con le finalità di economia processuale proprie del procedimento; sia nella parte in cui non prevedono che il giudice di appello possa escludere la riduzione premiale di pena connessa al rito alternativo, qualora, dopo l’ammissione a tale rito della parte richiedente, gli elementi desunti dal fascicolo del pubblico ministero non appaiano “in grado di impedire la prosecuzione della già deliberata rinnovazione dell’istruttoria”. Infatti il rimettente nel prospettate due distinti interventi di tipo additivo in rapporto di necessaria alternatività logico-giuridica fra loro, non chiarisce a quale fra le due soluzioni attribuisca carattere prioritario, sicché la questione appare prospettata in modo ancipite.
- Sulla manifesta infondatezza di questioni prospettate in modo ancipite, v. 'ex plurimis', ordinanze n. 78/2000 e n. 418/2000.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, comma 3, lettera b), del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, e dell’art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 603, commi 1 e 3, del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sia nella parte in cui non consentono al giudice di appello di rifiutare l’ammissione al giudizio abbreviato, allorché le prove da esso già ammesse ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. risultino incompatibili con le finalità di economia processuale proprie del procedimento; sia nella parte in cui non prevedono che il giudice di appello possa escludere la riduzione premiale di pena connessa al rito alternativo, qualora, dopo l’ammissione a tale rito della parte richiedente, gli elementi desunti dal fascicolo del pubblico ministero non appaiano “in grado di impedire la prosecuzione della già deliberata rinnovazione dell’istruttoria”. Infatti il rimettente nel prospettate due distinti interventi di tipo additivo in rapporto di necessaria alternatività logico-giuridica fra loro, non chiarisce a quale fra le due soluzioni attribuisca carattere prioritario, sicché la questione appare prospettata in modo ancipite.
- Sulla manifesta infondatezza di questioni prospettate in modo ancipite, v. 'ex plurimis', ordinanze n. 78/2000 e n. 418/2000.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
07/04/2000
n. 82
art. 4
co. 3
legge
05/06/2000
n. 144
art.
co.
codice di procedura penale
n. 0
art. 438
co. 5
codice di procedura penale
n. 0
art. 603
co. 1
codice di procedura penale
n. 0
art. 603
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte