Ordinanza 421/2001 (ECLI:IT:COST:2001:421)
Massima numero 26702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 21/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:
26703
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Sentenze di condanna - Improponibilità dell’appello da parte del pubblico ministero - Lamentata irragionevolezza, con violazione del principio di parità fra accusa e difesa - Omessa esposizione dei fatti di causa - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Sentenze di condanna - Improponibilità dell’appello da parte del pubblico ministero - Lamentata irragionevolezza, con violazione del principio di parità fra accusa e difesa - Omessa esposizione dei fatti di causa - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento al “principio di ragionevolezza” e all’art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di proporre appello, sia in via principale che in via incidentale, avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato. Infatti, nell’ordinanza di rimessione viene omessa l’indicazione - indispensabile ai fini della verifica della rilevanza del quesito di costituzionalità nel giudizio 'a quo' - se, nel caso concreto, il pubblico ministero abbia proposto appello e di quale tipo.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento al “principio di ragionevolezza” e all’art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di proporre appello, sia in via principale che in via incidentale, avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato. Infatti, nell’ordinanza di rimessione viene omessa l’indicazione - indispensabile ai fini della verifica della rilevanza del quesito di costituzionalità nel giudizio 'a quo' - se, nel caso concreto, il pubblico ministero abbia proposto appello e di quale tipo.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 443
co. 3
codice di procedura penale
n. 0
art. 595
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte