Ordinanza 422/2001 (ECLI:IT:COST:2001:422)
Massima numero 26704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 21/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria - Interessi civili - Inappellabilità da parte dell’imputato - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento tra imputati (convenuti, rispettivamente, in sede civile e in sede penale) - Sopravvenuta modifica normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Processo penale - Sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria - Interessi civili - Inappellabilità da parte dell’imputato - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento tra imputati (convenuti, rispettivamente, in sede civile e in sede penale) - Sopravvenuta modifica normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente, perché verifichi la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 574 e 593, comma 3 del codice di procedura penale, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., come modificato dall’art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nella parte in cui non consente all’imputato di proporre appello nemmeno per gli interessi civili avverso la sentenza di condanna a reati, per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria. Infatti, dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione, l’art. 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128, ha nuovamente modificato la norma censurata, sancendo la inappellabilità delle sentenze di condanna “per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda”.
M.F.
Restituzione degli atti al giudice rimettente, perché verifichi la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 574 e 593, comma 3 del codice di procedura penale, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., come modificato dall’art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nella parte in cui non consente all’imputato di proporre appello nemmeno per gli interessi civili avverso la sentenza di condanna a reati, per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria. Infatti, dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione, l’art. 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128, ha nuovamente modificato la norma censurata, sancendo la inappellabilità delle sentenze di condanna “per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda”.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 574
co.
codice di procedura penale
n. 0
art. 593
co. 3
legge
24/11/1999
n. 468
art. 18
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte