Ordinanza 423/2001 (ECLI:IT:COST:2001:423)
Massima numero 26705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  03/12/2001;  Decisione del  03/12/2001
Deposito del 21/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Avvocato e procuratore - Esercizio professionale - Divieto di assunzione del titolo (di procuratore) prima dell’iscrizione nell’albo professionale - Prospettata violazione della norma che impone il solo superamento di un esame di stato come condizione per l’esercizio professionale e disparità di trattamento rispetto ai dottori commercialisti - Intervenuta depenalizzazione - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, primo e terzo comma, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sollevata, in riferimento agli articoli 33, quinto comma, e 3 della Costituzione, nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato di usurpazione di titolo per avere assunto il titolo di procuratore legale senza essere iscritto al relativo albo professionale, ma avendo superato l’esame di idoneità all’esercizio della professione. Infatti, essendo stato il reato in questione depenalizzato ed essendo il giudice 'a quo' semplicemente chiamato a verificare che la violazione contestata non è prevista come reato ed è quindi sottratta alla giurisdizione del giudice penale, e a trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, alla quale soltanto spetta, ora, fare applicazione della norma che prevede l’illecito e stabilisce la sanzione, la questione sollevata risulta priva di rilevanza.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto legge  27/11/1933  n. 1578  art. 1  co. 1

regio decreto legge  27/11/1933  n. 1578  art. 1  co. 3

legge  22/01/1934  n. 36  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33  co. 5

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte