Ordinanza 424/2001 (ECLI:IT:COST:2001:424)
Massima numero 26706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 21/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:
26707
Titolo
Processo penale - Arresto e fermo - Udienza di convalida - Acquisizione e utilizzazione dei soli elementi sui quali si fonda la richiesta del pubblico ministero e derivanti dall’interrogatorio dell’indagato - Prospettata irragionevolezza con compromissione della garanzia del «giusto processo» e dei principî di parità delle parti, della terzietà del giudice e del contraddittorio - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Arresto e fermo - Udienza di convalida - Acquisizione e utilizzazione dei soli elementi sui quali si fonda la richiesta del pubblico ministero e derivanti dall’interrogatorio dell’indagato - Prospettata irragionevolezza con compromissione della garanzia del «giusto processo» e dei principî di parità delle parti, della terzietà del giudice e del contraddittorio - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 390, comma 3-bis, e 391 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il giudice possa acquisire e utilizzare ai fini della convalida dell’arresto soltanto gli elementi su cui si fonda la richiesta del pubblico ministero e quelli derivanti dall’interrogatorio dell’arrestato. Infatti, tenuto conto della struttura e della funzione dell’udienza di convalida, volta esclusivamente a verificare le condizioni di legittimità dell’arresto, non contrasta con il principio di ragionevolezza che al giudice non sia consentito procedere all’assunzione di ulteriori elementi ai fini della decisione, quali l’esame di testimoni; né la garanzia del giusto processo impone di modellare ogni procedimento incidentale 'de libertate' sullo schema del processo di merito.
- V. precedente ordinanza n. 412/1999.
- In tema di attuazione del principio del giusto processo, v. ordinanza n. 321/2001.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 390, comma 3-bis, e 391 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il giudice possa acquisire e utilizzare ai fini della convalida dell’arresto soltanto gli elementi su cui si fonda la richiesta del pubblico ministero e quelli derivanti dall’interrogatorio dell’arrestato. Infatti, tenuto conto della struttura e della funzione dell’udienza di convalida, volta esclusivamente a verificare le condizioni di legittimità dell’arresto, non contrasta con il principio di ragionevolezza che al giudice non sia consentito procedere all’assunzione di ulteriori elementi ai fini della decisione, quali l’esame di testimoni; né la garanzia del giusto processo impone di modellare ogni procedimento incidentale 'de libertate' sullo schema del processo di merito.
- V. precedente ordinanza n. 412/1999.
- In tema di attuazione del principio del giusto processo, v. ordinanza n. 321/2001.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 390
co. 3
codice di procedura penale
n. 0
art. 391
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte