Ordinanza 424/2001 (ECLI:IT:COST:2001:424)
Massima numero 26707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 21/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:
26706
Titolo
Processo penale - Arresto e fermo - Udienza di convalida - Facoltà del pubblico ministero di non comparire - Lamentata irragionevolezza con lesione dei principî di parità tra le parti, del contraddittorio, della terzietà e imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Arresto e fermo - Udienza di convalida - Facoltà del pubblico ministero di non comparire - Lamentata irragionevolezza con lesione dei principî di parità tra le parti, del contraddittorio, della terzietà e imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 390, comma 3-bis, e 391 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la facoltà del pubblico ministero di non comparire nell’udienza di convalida. Infatti, da un lato il carattere facoltativo della partecipazione del pubblico ministero trova una non irragionevole giustificazione nelle esigenze di semplificazione e di snellimento dell’udienza di convalida, fermo restando che è comunque garantita, pur in assenza del pubblico ministero, sia una forma di contraddittorio “cartolare”, sia la possibilità di acquisire i documenti prodotti dalla difesa; dall’altro la garanzia costituzionale del giusto processo è estranea al ruolo e alla funzione del giudice della convalida delineati dalle norme processuali.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 390, comma 3-bis, e 391 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la facoltà del pubblico ministero di non comparire nell’udienza di convalida. Infatti, da un lato il carattere facoltativo della partecipazione del pubblico ministero trova una non irragionevole giustificazione nelle esigenze di semplificazione e di snellimento dell’udienza di convalida, fermo restando che è comunque garantita, pur in assenza del pubblico ministero, sia una forma di contraddittorio “cartolare”, sia la possibilità di acquisire i documenti prodotti dalla difesa; dall’altro la garanzia costituzionale del giusto processo è estranea al ruolo e alla funzione del giudice della convalida delineati dalle norme processuali.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 390
co. 3
codice di procedura penale
n. 0
art. 391
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte