Ordinanza 425/2001 (ECLI:IT:COST:2001:425)
Massima numero 26708
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  06/12/2001;  Decisione del  06/12/2001
Deposito del 21/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta del rito formulata dall’imputato - Potere del pubblico ministero di interloquire in merito alla richiesta nonché potere del giudice di decidere sulla sua ammissibilità - Mancata previsione - Prospettata lesione dei principî di parità delle parti, di terzietà e soggezione del giudice alla legge (e non alla volontà di una sola parte processuale) - Questione già decisa con sentenza di rigetto - Carenza di motivi e argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 438 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il potere del pubblico ministero di interloquire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall’imputato e di chiedere una integrazione probatoria, nonché nella parte in cui non prevede il potere del giudice di decidere sulla ammissibilità della richiesta. Infatti, la medesima questione, sollevata in riferimento agli stessi parametri e sulla base di argomentazioni analoghe, è stata già dichiarata infondata.

- V. precedente sentenza n. 115/2001.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 438  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte