Ordinanza 426/2001 (ECLI:IT:COST:2001:426)
Massima numero 26709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 21/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Potere di pronunciare la sentenza rimesso anche al giudice dell’udienza preliminare (oltre che al giudice del dibattimento), in caso di dissenso del pubblico ministero, se la richiesta dell’imputato sia fondata - Mancata previsione - Prospettata lesione dei principî di parità, di buon andamento della amministrazione e di ragionevole durata del processo - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Potere di pronunciare la sentenza rimesso anche al giudice dell’udienza preliminare (oltre che al giudice del dibattimento), in caso di dissenso del pubblico ministero, se la richiesta dell’imputato sia fondata - Mancata previsione - Prospettata lesione dei principî di parità, di buon andamento della amministrazione e di ragionevole durata del processo - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 448, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede, ove il pubblico ministero abbia negato il consenso alla richiesta di patteggiamento avanzata dall’imputato in udienza preliminare, che la valutazione sulla fondatezza della richiesta spetti esclusivamente al giudice del dibattimento, che sarebbe legittimato ad applicare la pena richiesta anche prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sulla base degli stessi atti sottoposti all’esame del giudice dell’udienza preliminare, e non anche a tale giudice. Infatti, è erroneo il presupposto interpretativo assunto come 'tertium comparationis', mentre è conforme all’essenza dell’istituto che il potere di pronunciare sentenza di applicazione della pena malgrado il dissenso del pubblico ministero possa essere esercitato solo dopo la chiusura del dibattimento, quando il giudice è posto in grado di valutare, in esito alle risultanze dell’istruzione dibattimentale, se le ragioni del dissenso del pubblico ministero erano giustificate.
- Questione già dichiarata manifestamente infondata durante la vigenza della disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 479/1999, con ordinanza n. 488/1994.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 448, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede, ove il pubblico ministero abbia negato il consenso alla richiesta di patteggiamento avanzata dall’imputato in udienza preliminare, che la valutazione sulla fondatezza della richiesta spetti esclusivamente al giudice del dibattimento, che sarebbe legittimato ad applicare la pena richiesta anche prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sulla base degli stessi atti sottoposti all’esame del giudice dell’udienza preliminare, e non anche a tale giudice. Infatti, è erroneo il presupposto interpretativo assunto come 'tertium comparationis', mentre è conforme all’essenza dell’istituto che il potere di pronunciare sentenza di applicazione della pena malgrado il dissenso del pubblico ministero possa essere esercitato solo dopo la chiusura del dibattimento, quando il giudice è posto in grado di valutare, in esito alle risultanze dell’istruzione dibattimentale, se le ragioni del dissenso del pubblico ministero erano giustificate.
- Questione già dichiarata manifestamente infondata durante la vigenza della disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 479/1999, con ordinanza n. 488/1994.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 448
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte