Ordinanza 427/2001 (ECLI:IT:COST:2001:427)
Massima numero 26710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  06/12/2001;  Decisione del  06/12/2001
Deposito del 21/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta del rito formulata dall’imputato - Potere del pubblico ministero di interloquire in merito alla richiesta e potere del giudice di decidere sull’ammissibilità della richiesta - Mancata previsione - Prospettata lesione dei principî del contraddittorio e parità tra le parti, di terzietà e imparzialità del giudice, di buon andamento dell’amministrazione - Questioni già dichiarate non fondate - Assenza di motivi e argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 27 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, sollevate, in riferimento agli artt. 97, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il potere del pubblico ministero di interloquire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall’imputato esprimendo consenso o dissenso motivato e la facoltà di chiedere una autonoma integrazione probatoria, nonché nella parte in cui non prevede il potere del giudice di decidere sulla ammissibilità della richiesta. Infatti, con sentenza n. 115 del 2001 è stata dichiarata infondata la medesima questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli stessi parametri e sulla base di argomentazioni analoghe.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 438  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte