Ordinanza 133/2022 (ECLI:IT:COST:2022:133)
Massima numero 44812
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  07/04/2022;  Decisione del  07/04/2022
Deposito del 31/05/2022; Pubblicazione in G. U. 01/06/2022
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Successiva rinuncia, accettata dalla resistente costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo avente ad oggetto norma della Regione Sardegna che determina il contributo della Regione stessa alla finanza pubblica per gli anni 2019-2021). (Classif. 111012).

Testo
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso qualora sia accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del processo. (Nel caso di specie, è dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione autonoma Sardegna, costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 49 del 2018, che determina il contributo alla finanza pubblica della Regione Sardegna per gli anni 2019-2021).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  28/12/2018  n. 49  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 1

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23