Ordinanza 430/2001 (ECLI:IT:COST:2001:430)
Massima numero 26713
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
06/12/2001; Decisione del
06/12/2001
Deposito del 21/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giustizia amministrativa - Giurisdizione generale di legittimità e altri ambiti di giurisdizione - Consulenza tecnica d’ufficio - Esclusione - Prospettata violazione dei principî di eguaglianza e ragionevolezza - Sopravvenuta modificazione normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Giustizia amministrativa - Giurisdizione generale di legittimità e altri ambiti di giurisdizione - Consulenza tecnica d’ufficio - Esclusione - Prospettata violazione dei principî di eguaglianza e ragionevolezza - Sopravvenuta modificazione normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente, per una nuova valutazione della rilevanza, in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 44 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, nelle parti in cui non permetterebbero al giudice amministrativo, nella giurisdizione generale di legittimità, di disporre consulenza tecnica di ufficio. Successivamente all’ordinanza di rimessione, è stata infatti emanata la legge 21 luglio 2000, n. 205, il cui art. 16, ha modificato il primo comma, del censurato art. 44 del r.d. n. 1054 del 1924, attribuendo espressamente al giudice amministrativo il potere di “disporre consulenza tecnica”.
A.M.M.
Restituzione degli atti al giudice rimettente, per una nuova valutazione della rilevanza, in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 44 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e 26 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, nelle parti in cui non permetterebbero al giudice amministrativo, nella giurisdizione generale di legittimità, di disporre consulenza tecnica di ufficio. Successivamente all’ordinanza di rimessione, è stata infatti emanata la legge 21 luglio 2000, n. 205, il cui art. 16, ha modificato il primo comma, del censurato art. 44 del r.d. n. 1054 del 1924, attribuendo espressamente al giudice amministrativo il potere di “disporre consulenza tecnica”.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
legge
06/12/1971
n. 1034
art. 19
co.
regio decreto
26/06/1924
n. 1054
art. 44
co.
regio decreto
17/08/1907
n. 642
art. 26
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 113
co. 1
Costituzione
art. 113
co. 2
Altri parametri e norme interposte