Ordinanza 432/2001 (ECLI:IT:COST:2001:432)
Massima numero 26715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  03/12/2001;  Decisione del  03/12/2001
Deposito del 21/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Dibattimento - Richiesta di giudizio abbreviato - Ammissibilità anche nel caso in cui l’istruzione dibattimentale debba essere rinnovata per mutamento del collegio - Prospettata irragionevole e più favorevole disciplina per gli imputati che usufruiscano di tale congiuntura - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, censurato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente all’imputato di chiedere la definizione del processo con le forme del giudizio abbreviato anche quando l’istruzione dibattimentale deve essere rinnovata a seguito del mutamento dell’organo giudicante. Sulla base della 'ratio' complessiva che ispira la disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 51 del 1998, la norma non è affatto irragionevole in quanto le finalità deflative del dibattimento e di rapida definizione dei procedimenti pendenti si realizzano anche nel caso in cui l’imputato ha presentato la richiesta dopo la rinnovazione del dibattimento mentre la denunciata posizione di “vantaggio” di quest’ultimo, si sostanzia in una situazione di mero fatto, discendente dall’obiettiva esigenza di procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

- V. ordinanza n. 561/2000.

A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  19/02/1998  n. 51  art. 223  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte