Ordinanza 433/2001 (ECLI:IT:COST:2001:433)
Massima numero 26716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
03/12/2001; Decisione del
03/12/2001
Deposito del 21/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Conflitto funzionale - Funzione di difensore e ufficio di testimone - Incompatibilità con l’ufficio di testimone ovvero obbligo di astensione dalla difesa, del difensore che svolga o abbia svolto la propria funzione nel medesimo procedimento e che si trovi a cumulare le funzioni di difensore e testimone, nonché potere del giudice di rilevare l’incompatibilità alla difesa - Mancata previsione - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla disciplina riservata al pubblico ministero - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Conflitto funzionale - Funzione di difensore e ufficio di testimone - Incompatibilità con l’ufficio di testimone ovvero obbligo di astensione dalla difesa, del difensore che svolga o abbia svolto la propria funzione nel medesimo procedimento e che si trovi a cumulare le funzioni di difensore e testimone, nonché potere del giudice di rilevare l’incompatibilità alla difesa - Mancata previsione - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla disciplina riservata al pubblico ministero - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale e 13 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), denunziati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, rispettivamente, nella parte in cui non si prevede l’incompatibilità con l’ufficio di testimone del difensore che svolga o abbia svolto la propria funzione nel medesimo procedimento e, nella parte in cui non si prevede l’obbligo di astensione dalla difesa, del legale che nel medesimo procedimento si trovi a cumulare le dette funzioni ovvero la facoltà dell’autorità giudiziaria procedente di rilevare l’incompatibilità con modalità analoghe a quelle di cui all’art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen. Alla luce delle considerazioni già svolte dalla Corte circa la non comparabilità della posizione del difensore con la situazione di assoluta inconciliabilità tra funzioni del pubblico ministero (e del giudice) e ufficio di testimone e circa la naturale collocazione nella sfera delle regole deontologiche dei rapporti tra il ruolo del difensore e l’ufficio di testimone, risultano prive di fondamento tutte le prospettate censure nonché la richiesta di introdurre “un presidio normativo” per la risoluzione del rapporto tra difensore e assistito. Del resto, il rimedio di cui al richiamato art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen., è attivabile solo quando il contrasto di interessi fra coimputati sia effettivo e reale, tale che il difensore comune si vedrebbe costretto a prospettare tesi difensive logicamente inconciliabili.
- V. sentenza n. 215/1997.
A.M.M.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale e 13 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), denunziati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, rispettivamente, nella parte in cui non si prevede l’incompatibilità con l’ufficio di testimone del difensore che svolga o abbia svolto la propria funzione nel medesimo procedimento e, nella parte in cui non si prevede l’obbligo di astensione dalla difesa, del legale che nel medesimo procedimento si trovi a cumulare le dette funzioni ovvero la facoltà dell’autorità giudiziaria procedente di rilevare l’incompatibilità con modalità analoghe a quelle di cui all’art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen. Alla luce delle considerazioni già svolte dalla Corte circa la non comparabilità della posizione del difensore con la situazione di assoluta inconciliabilità tra funzioni del pubblico ministero (e del giudice) e ufficio di testimone e circa la naturale collocazione nella sfera delle regole deontologiche dei rapporti tra il ruolo del difensore e l’ufficio di testimone, risultano prive di fondamento tutte le prospettate censure nonché la richiesta di introdurre “un presidio normativo” per la risoluzione del rapporto tra difensore e assistito. Del resto, il rimedio di cui al richiamato art. 106, commi 2 e 3, cod. proc. pen., è attivabile solo quando il contrasto di interessi fra coimputati sia effettivo e reale, tale che il difensore comune si vedrebbe costretto a prospettare tesi difensive logicamente inconciliabili.
- V. sentenza n. 215/1997.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 197
co. 1
regio decreto legge
27/11/1933
n. 1578
art. 13
co.
legge
22/01/1934
n. 36
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte