Sentenza 435/2001 (ECLI:IT:COST:2001:435)
Massima numero 26718
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
19/12/2001; Decisione del
19/12/2001
Deposito del 28/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:
26719
Titolo
Oggetto e rilevanza della questione - Limitazione dello scrutinio alla parte di disposizione censurata, secondo i termini dell’ordinanza di rinvio.
Oggetto e rilevanza della questione - Limitazione dello scrutinio alla parte di disposizione censurata, secondo i termini dell’ordinanza di rinvio.
Testo
Muovendo dalla interpretazione motivatamente accolta dal Tribunale rimettente, secondo cui il potere tariffario di cui all'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36, riguarda anche le prestazioni previste dalla legge come compiti istituzionali delle aziende sanitarie, lo scrutinio di costituzionalità in ordine alla norma medesima deve esser limitato, secondo i termini dell’ordinanza di rimessione, alla parte della disposizione impugnata che si riferisce al potere di fissare le tariffe per i pareri igienico-sanitari resi dalle aziende sanitarie in materia edilizia, a norma dell’art. 220 del testo unico delle leggi sanitarie.
Muovendo dalla interpretazione motivatamente accolta dal Tribunale rimettente, secondo cui il potere tariffario di cui all'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36, riguarda anche le prestazioni previste dalla legge come compiti istituzionali delle aziende sanitarie, lo scrutinio di costituzionalità in ordine alla norma medesima deve esser limitato, secondo i termini dell’ordinanza di rimessione, alla parte della disposizione impugnata che si riferisce al potere di fissare le tariffe per i pareri igienico-sanitari resi dalle aziende sanitarie in materia edilizia, a norma dell’art. 220 del testo unico delle leggi sanitarie.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte