Sentenza 435/2001 (ECLI:IT:COST:2001:435)
Massima numero 26719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
19/12/2001; Decisione del
19/12/2001
Deposito del 28/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:
26718
Titolo
Regione puglia - Prestazioni imposte - Tariffe per pareri igienico-sanitari resi, in favore di terzi richiedenti, dalle unità sanitarie locali (oggi, aziende sanitarie) - Determinazione rimessa interamente alla discrezionalità della giunta regionale - Mancata previsione di criteri e limiti idonei a vincolare il potere impositivo - Violazione del principio della riserva di legge - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Regione puglia - Prestazioni imposte - Tariffe per pareri igienico-sanitari resi, in favore di terzi richiedenti, dalle unità sanitarie locali (oggi, aziende sanitarie) - Determinazione rimessa interamente alla discrezionalità della giunta regionale - Mancata previsione di criteri e limiti idonei a vincolare il potere impositivo - Violazione del principio della riserva di legge - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 7, secondo comma, della legge della Regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale, con riferimento ai pareri igienico-sanitari resi dai servizi delle unità sanitarie locali (oggi aziende sanitarie) in favore di terzi richiedenti nei casi previsti dalla legge, fissa le tariffe a carico dei terzi medesimi. Tale disposizione, infatti, risulta in contrasto con l’art. 23 della Costituzione, in quanto da essa e dalla disciplina che la contiene non è dato ricavare alcun vincolo o criterio oggettivo atto a guidare e delimitare adeguatamente la discrezionalità della Giunta in ordine all’entità della prestazione imposta.
- Sulla nozione di “prestazione patrimoniale imposta” ai sensi dell’art. 23 Cost., cfr. sentenze n. 55/1963, n. 72/1969, n. 127/1988, n. 236/1994, n. 215/1998; sui caratteri rilevanti ai fini della individuazione di una prestazione “imposta”, sentenze n. 72/1969, n. 127/1988, n. 215/1998; e per particolari ipotesi di imposizione legale, sentenze n. 507/1988, n. 90/1994, n. 180/1996 (tutte, richiamate).
- Sulla riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost., v. sentenze n. 64/1965, n. 148/1979, n. 180/1996, n. 269/1997; sul rispetto della riserva, cfr. sentenze n. 72/1969, n. 507/1988 e sui criteri idonei a vincolare la discrezionalità dell’amministrazione, sentenze n. 215/1998 e n. 180/1996 (tutte richiamate).
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 7, secondo comma, della legge della Regione Puglia 20 luglio 1984, n. 36, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale, con riferimento ai pareri igienico-sanitari resi dai servizi delle unità sanitarie locali (oggi aziende sanitarie) in favore di terzi richiedenti nei casi previsti dalla legge, fissa le tariffe a carico dei terzi medesimi. Tale disposizione, infatti, risulta in contrasto con l’art. 23 della Costituzione, in quanto da essa e dalla disciplina che la contiene non è dato ricavare alcun vincolo o criterio oggettivo atto a guidare e delimitare adeguatamente la discrezionalità della Giunta in ordine all’entità della prestazione imposta.
- Sulla nozione di “prestazione patrimoniale imposta” ai sensi dell’art. 23 Cost., cfr. sentenze n. 55/1963, n. 72/1969, n. 127/1988, n. 236/1994, n. 215/1998; sui caratteri rilevanti ai fini della individuazione di una prestazione “imposta”, sentenze n. 72/1969, n. 127/1988, n. 215/1998; e per particolari ipotesi di imposizione legale, sentenze n. 507/1988, n. 90/1994, n. 180/1996 (tutte, richiamate).
- Sulla riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost., v. sentenze n. 64/1965, n. 148/1979, n. 180/1996, n. 269/1997; sul rispetto della riserva, cfr. sentenze n. 72/1969, n. 507/1988 e sui criteri idonei a vincolare la discrezionalità dell’amministrazione, sentenze n. 215/1998 e n. 180/1996 (tutte richiamate).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
20/07/1984
n. 36
art. 7
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte