Sentenza 436/2001 (ECLI:IT:COST:2001:436)
Massima numero 26721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  19/12/2001;  Decisione del  19/12/2001
Deposito del 28/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:  26720


Titolo
Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Proponibilità da parte del coniuge del contribuente - Mancato «rilievo» alla situazione di comunione legale tra i coniugi sui beni mobili presenti nella casa coniugale - Prospettata disparità di trattamento (rispetto all’analoga situazione del coniuge in comunione del fallito), con violazione del principio della pari dignità ed eguaglianza fra i coniugi, con aggravio dell’adempimento dei compiti familiari e sacrificio dell’impegno economico e del contributo paritario del coniuge opponente - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

Testo
In materia di opposizione di terzo all’esecuzione esattoriale deve escludersi l’esistenza di una previsione normativa dalla quale sia dato, anche indirettamente, desumere la presunzione di appartenenza alla comunione legale dei beni presenti nella casa coniugale, onde ciascun coniuge potrebbe opporre tale presunzione ai terzi estranei alla comunione. Al riguardo, l’art. 159, cod. civ., esprime soltanto la volontà legislativa, in difetto di contraria manifestazione dell’autonomia privata dei coniugi, di assoggettare il loro regime patrimoniale alla comunione legale e non implica, alla stregua del fenomeno descritto dall’art. 2729 cod. civ., l’esistenza di una tale presunzione; del resto, l’art. 219, secondo comma, cod. civ., il quale prevede una presunzione di appartenenza ai coniugi dei beni in comunione indivisa, opera, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, nei soli rapporti fra coniugi e non anche in quelli fra essi (o uno di essi) ed i terzi. Non sono pertanto fondate, in quanto formulate sulla base dell’erroneo presupposto interpretativo dell’esistenza di detta presunzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 52, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo anteriore alla sostituzione disposta dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e dell’art. 58, terzo comma, dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo sostituito dal medesimo decreto legislativo n. 46 del 1999, censurati, per violazione degli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione, sotto il profilo che non darebbero “rilievo” alla situazione di comunione legale tra i coniugi, e non consentirebbero al coniuge opponente di limitarsi a dedurre che i beni devono presumersi oggetto di comunione legale, con il conseguente onere per il creditore procedente di dimostrare il contrario, al fine di assoggettare a pignoramento i beni nella loro integralità.


A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 602  art. 52  co. 2

decreto legislativo  26/02/1999  n. 46  art.   co. 

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 602  art. 58  co. 3

decreto legislativo  26/02/1999  n. 46  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 47

Altri parametri e norme interposte