Sentenza 437/2001 (ECLI:IT:COST:2001:437)
Massima numero 26722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
19/12/2001; Decisione del
19/12/2001
Deposito del 28/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:
26723
Titolo
Protezione civile - Interventi urgenti, in caso di calamità, di regioni, province ed enti locali - Istituzione del «fondo regionale di protezione civile» - Finanziamento statale, con il concorso delle regioni e delle province autonome - Ricorsi delle regioni piemonte ed emilia-romagna - Lamentata inottemperanza all’impegno assunto dal governo di un finanziamento interamente a carico dello stato - Prospettata violazione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Protezione civile - Interventi urgenti, in caso di calamità, di regioni, province ed enti locali - Istituzione del «fondo regionale di protezione civile» - Finanziamento statale, con il concorso delle regioni e delle province autonome - Ricorsi delle regioni piemonte ed emilia-romagna - Lamentata inottemperanza all’impegno assunto dal governo di un finanziamento interamente a carico dello stato - Prospettata violazione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Ai fini del controllo di costituzionalità delle disposizioni della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, nell’istituire il “Fondo regionale di protezione civile”, hanno previsto il contributo statale (di lire 100 miliardi annue) e un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome (non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale), non possono rilevare né l’impegno, genericamente assunto dal Governo, di un finanziamento del fondo (di 1000 miliardi) interamente a carico dello Stato - cui può darsi il solo valore di manifestazione politica di intenti -, né il mancato esperimento di procedure cooperative o di concertazione tra Governo, Regioni ed enti locali, soprattutto in quanto tali procedure, quando non siano riconducibili alla Costituzione, non possono condizionare la formazione e il contenuto delle leggi. Pertanto non è fondata la questione di costituzionalità dell’art. 138, commi 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in riferimento all’art. 5 Cost., sollevata dalle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna.
Ai fini del controllo di costituzionalità delle disposizioni della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, nell’istituire il “Fondo regionale di protezione civile”, hanno previsto il contributo statale (di lire 100 miliardi annue) e un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome (non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale), non possono rilevare né l’impegno, genericamente assunto dal Governo, di un finanziamento del fondo (di 1000 miliardi) interamente a carico dello Stato - cui può darsi il solo valore di manifestazione politica di intenti -, né il mancato esperimento di procedure cooperative o di concertazione tra Governo, Regioni ed enti locali, soprattutto in quanto tali procedure, quando non siano riconducibili alla Costituzione, non possono condizionare la formazione e il contenuto delle leggi. Pertanto non è fondata la questione di costituzionalità dell’art. 138, commi 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in riferimento all’art. 5 Cost., sollevata dalle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2000
n. 388
art. 138
co. 16
legge
23/12/2000
n. 388
art. 138
co. 17
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Altri parametri e norme interposte