Sentenza 437/2001 (ECLI:IT:COST:2001:437)
Massima numero 26723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
19/12/2001; Decisione del
19/12/2001
Deposito del 28/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:
26722
Titolo
Protezione civile - Interventi urgenti, in caso di calamità, di regioni, province ed enti locali - Istituzione del «fondo regionale di protezione civile» - Finanziamento con il concorso delle regioni e delle province autonome - Criteri per la alimentazione del fondo - Ricorsi delle regioni piemonte ed emilia-romagna - Lamentata violazione dei principî di ragionevolezza, di autonomia finanziaria delle regioni e di congruità delle risorse rispetto alle funzioni conferite - Non fondatezza della questione.
Protezione civile - Interventi urgenti, in caso di calamità, di regioni, province ed enti locali - Istituzione del «fondo regionale di protezione civile» - Finanziamento con il concorso delle regioni e delle province autonome - Criteri per la alimentazione del fondo - Ricorsi delle regioni piemonte ed emilia-romagna - Lamentata violazione dei principî di ragionevolezza, di autonomia finanziaria delle regioni e di congruità delle risorse rispetto alle funzioni conferite - Non fondatezza della questione.
Testo
Il meccanismo previsto dagli artt. 16 e 17 della legge n. 388 del 2000 secondo cui il concorso regionale al “Fondo regionale di protezione civile” è condizione per il versamento della somma assegnata dallo Stato, non può dar luogo a censure di ordine costituzionale, pur potendo dar fondamento a obiezioni sul piano dell’opportunità per eventuali difficoltà o aleatorietà di funzionamento. Né può dirsi dimostrata una lesione dell’autonomia finanziaria delle Regioni in conseguenza della disposta riduzione dei trasferimenti finanziari già previsti a favore delle Regioni in corrispondenza del conferimento di nuove funzioni in tema di viabilità, in quanto la riduzione non sottrae risorse al complessivo sistema regionale poiché il Fondo resta nella disponibilità delle Regioni ed inoltre riguarda risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle già trasferite. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 138, commi 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata dalle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost.
- Sulla integrità dell’autonomia finanziaria regionale, in conseguenza di riduzioni di risorse già stabilite, v. anche sentenze (richiamate) n. 307/1983, n. 123/1992, n. 370/1993, n. 507/2000, n. 337/2001.
Il meccanismo previsto dagli artt. 16 e 17 della legge n. 388 del 2000 secondo cui il concorso regionale al “Fondo regionale di protezione civile” è condizione per il versamento della somma assegnata dallo Stato, non può dar luogo a censure di ordine costituzionale, pur potendo dar fondamento a obiezioni sul piano dell’opportunità per eventuali difficoltà o aleatorietà di funzionamento. Né può dirsi dimostrata una lesione dell’autonomia finanziaria delle Regioni in conseguenza della disposta riduzione dei trasferimenti finanziari già previsti a favore delle Regioni in corrispondenza del conferimento di nuove funzioni in tema di viabilità, in quanto la riduzione non sottrae risorse al complessivo sistema regionale poiché il Fondo resta nella disponibilità delle Regioni ed inoltre riguarda risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle già trasferite. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 138, commi 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata dalle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost.
- Sulla integrità dell’autonomia finanziaria regionale, in conseguenza di riduzioni di risorse già stabilite, v. anche sentenze (richiamate) n. 307/1983, n. 123/1992, n. 370/1993, n. 507/2000, n. 337/2001.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2000
n. 388
art. 138
co. 16
legge
23/12/2000
n. 388
art. 138
co. 17
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte