Ordinanza 438/2001 (ECLI:IT:COST:2001:438)
Massima numero 26724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
19/12/2001; Decisione del
19/12/2001
Deposito del 28/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Reato di incendio colposo - Equiparazione, 'quoad poenam', ad altre più gravi ipotesi di disastro (punite, nella forma dolosa, assai più severamente dell’incendio doloso) - Sproporzione tra il fatto reato e il trattamento sanzionatorio minimo per esso previsto (anche al confronto con il reato di omicidio colposo) - Prospettata violazione del principio di ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.
Reati e pene - Reato di incendio colposo - Equiparazione, 'quoad poenam', ad altre più gravi ipotesi di disastro (punite, nella forma dolosa, assai più severamente dell’incendio doloso) - Sproporzione tra il fatto reato e il trattamento sanzionatorio minimo per esso previsto (anche al confronto con il reato di omicidio colposo) - Prospettata violazione del principio di ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 449 del codice penale, sollevata in riferimento al principio di ragionevolezza della norma penale e al principio di necessaria proporzione tra reato e sanzione, con riguardo all’ipotesi di incendio colposo. Infatti, per un verso, il presupposto, assunto dal rimettente, che vi sia irragionevole equiparazione, quanto alla misura della pena, tra il reato di incendio colposo e altre fattispecie di «disastro» - nella forma dolosa, punite invece assai più severamente dell’incendio doloso - è contraddetto dalla disciplina legislativa vigente, che è nel senso della differenziazione; e, per altro verso, non può utilmente instaurarsi il raffronto proposto, quanto alla misura minima della pena, tra il reato di incendio colposo e il reato di omicidio colposo, considerata l’eterogeneità delle due previsioni e la radicale differenza di struttura e di obiettività giuridica tra le due fattispecie.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 449 del codice penale, sollevata in riferimento al principio di ragionevolezza della norma penale e al principio di necessaria proporzione tra reato e sanzione, con riguardo all’ipotesi di incendio colposo. Infatti, per un verso, il presupposto, assunto dal rimettente, che vi sia irragionevole equiparazione, quanto alla misura della pena, tra il reato di incendio colposo e altre fattispecie di «disastro» - nella forma dolosa, punite invece assai più severamente dell’incendio doloso - è contraddetto dalla disciplina legislativa vigente, che è nel senso della differenziazione; e, per altro verso, non può utilmente instaurarsi il raffronto proposto, quanto alla misura minima della pena, tra il reato di incendio colposo e il reato di omicidio colposo, considerata l’eterogeneità delle due previsioni e la radicale differenza di struttura e di obiettività giuridica tra le due fattispecie.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n. 0
art. 449
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte