Ordinanza 439/2001 (ECLI:IT:COST:2001:439)
Massima numero 26725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
19/12/2001; Decisione del
19/12/2001
Deposito del 28/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Arma dei carabinieri - Rideterminazione dei ruoli e perequazione economica (in esecuzione della sentenza costituzionale n. 277 del 1991) - Decorrenza della disciplina censurata - Esclusione dei soggetti (destinatari della predetta pronuncia) non in servizio alla data del 1° settembre 1995 - Prospettata, ingiustificata, discriminazione nell’ambito della stessa categoria in base ad un elemento accidentale, con violazione del principio di buon andamento della amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
Impiego pubblico - Arma dei carabinieri - Rideterminazione dei ruoli e perequazione economica (in esecuzione della sentenza costituzionale n. 277 del 1991) - Decorrenza della disciplina censurata - Esclusione dei soggetti (destinatari della predetta pronuncia) non in servizio alla data del 1° settembre 1995 - Prospettata, ingiustificata, discriminazione nell’ambito della stessa categoria in base ad un elemento accidentale, con violazione del principio di buon andamento della amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione, con riguardo all’esclusione dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri non più in servizio alla data del 1° settembre 1995 dal beneficio dell’inquadramento nel ruolo degli ispettori, in quanto non è manifestamente irragionevole - stante la discrezionalità legislativa in materia - che il beneficio in questione sia collegato alla persistenza in servizio dei destinatari ad una certa data, non necessariamente retroattiva, tenendo altresì conto e dell’interesse dell’amministrazione per il suo buon andamento e dei limiti di ordine finanziario.
- Cfr. anche, nello stesso senso, ordinanze n. 101/1990 e n. 127/1991, qui richiamate.
- Sul limite della ragionevolezza, v. ordinanze n. 331/1999 e n. 151/1999 (qui richiamate).
- Sull’adeguamento alla statuizione di incostituzionalità contenuta nella sentenza n. 277/1991, v. sentenze n. 63/1998, n. 465/1997 e ordinanze n. 331/1999, n. 151/1999 e 189/1999 (tutte, richiamate).
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione, con riguardo all’esclusione dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri non più in servizio alla data del 1° settembre 1995 dal beneficio dell’inquadramento nel ruolo degli ispettori, in quanto non è manifestamente irragionevole - stante la discrezionalità legislativa in materia - che il beneficio in questione sia collegato alla persistenza in servizio dei destinatari ad una certa data, non necessariamente retroattiva, tenendo altresì conto e dell’interesse dell’amministrazione per il suo buon andamento e dei limiti di ordine finanziario.
- Cfr. anche, nello stesso senso, ordinanze n. 101/1990 e n. 127/1991, qui richiamate.
- Sul limite della ragionevolezza, v. ordinanze n. 331/1999 e n. 151/1999 (qui richiamate).
- Sull’adeguamento alla statuizione di incostituzionalità contenuta nella sentenza n. 277/1991, v. sentenze n. 63/1998, n. 465/1997 e ordinanze n. 331/1999, n. 151/1999 e 189/1999 (tutte, richiamate).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
12/05/1995
n. 198
art. 46
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte