Ordinanza 440/2001 (ECLI:IT:COST:2001:440)
Massima numero 26726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
19/12/2001; Decisione del
19/12/2001
Deposito del 28/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Diniego e revoca della patente per i sottoposti a misura di prevenzione (nella specie, a sorveglianza speciale) - Innovazione restrittiva, rispetto all’assetto preesistente - Prospettato contrasto con i criteri dettati dalla legge delega nonché irragionevole equiparazione dei sottoposti in tempi diversi alla misura preventiva e ingiustificata limitazione delle possibilità lavorative dell’individuo - Intervenuta dichiarazione di incostituzionalità delle norme denunciate, nei termini prospettati - Manifesta inammissibilità della questione.
Circolazione stradale - Patente di guida - Diniego e revoca della patente per i sottoposti a misura di prevenzione (nella specie, a sorveglianza speciale) - Innovazione restrittiva, rispetto all’assetto preesistente - Prospettato contrasto con i criteri dettati dalla legge delega nonché irragionevole equiparazione dei sottoposti in tempi diversi alla misura preventiva e ingiustificata limitazione delle possibilità lavorative dell’individuo - Intervenuta dichiarazione di incostituzionalità delle norme denunciate, nei termini prospettati - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, e 76 della Costituzione, nella parte in cui tali disposizioni - sul presupposto della loro persistente vigenza nonostante la intervenuta «delegificazione» - prevedono, rispettivamente, la preclusione al rilascio (art. 120) e la revoca (art. 130) della patente di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a una misura di prevenzione, a norma della legge n. 1423 del 1956. Infatti le norme denunciate sono state dichiarate incostituzionali, nei termini prospettati dal giudice rimettente, con la sentenza n. 251 del 2001, successiva all’ordinanza di rimessione dell’attuale questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, e 76 della Costituzione, nella parte in cui tali disposizioni - sul presupposto della loro persistente vigenza nonostante la intervenuta «delegificazione» - prevedono, rispettivamente, la preclusione al rilascio (art. 120) e la revoca (art. 130) della patente di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a una misura di prevenzione, a norma della legge n. 1423 del 1956. Infatti le norme denunciate sono state dichiarate incostituzionali, nei termini prospettati dal giudice rimettente, con la sentenza n. 251 del 2001, successiva all’ordinanza di rimessione dell’attuale questione.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 1
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 130
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte