Ordinanza 442/2001 (ECLI:IT:COST:2001:442)
Massima numero 26728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  19/12/2001;  Decisione del  19/12/2001
Deposito del 28/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:  26729


Titolo
Mafia (provvedimenti contro la) - Misure di prevenzione - Obbligo di comunicazione decennale, a carico dei prevenuti, del luogo di dimora abituale nonché delle variazioni patrimoniali di valore non inferiore ai venti milioni di lire - Operatività immediata dell’obbligo (ovvero dalla data del decreto che dispone la misura preventiva e non dalla data in cui il provvedimento è definitivo) - Prospettata contradditorietà delle disposizioni censurate, con disparità di trattamento dei soggetti destinatari dell’obbligo - Dubbio interpretativo la cui soluzione compete al giudice rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità, trattandosi di questione volta ad ottenere la risoluzione di un dubbio di carattere interpretativo, e che si configura altresì come impropria utilizzazione del giudizio di costituzionalità per un fine ad esso estraneo, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, denunziando la possibilità di trarre dalla norma due contraddittorie determinazioni circa il momento di decorrenza iniziale dell’obbligo, a carico di chi sia sottoposto a una misura di prevenzione, di comunicazione delle variazioni patrimoniali a norma della legge n. 575 del 1965.

- V. 'ex plurimis' ordinanze n. 351/2001, n. 233/2000, n. 7/1998, n. 360/1997.

A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

legge  13/09/1982  n. 646  art. 30  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte