Ordinanza 442/2001 (ECLI:IT:COST:2001:442)
Massima numero 26729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
19/12/2001; Decisione del
19/12/2001
Deposito del 28/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:
26728
Titolo
Mafia (provvedimenti contro la) - Misure di prevenzione - Obbligo di comunicazione decennale, a carico dei prevenuti, delle variazioni patrimoniali che li riguardano - Sanzioni, in caso di inosservanza - Prospettata sproporzione e inefficacia rispetto allo scopo, nonché violazione del principio di rieducatività delle pene - Manifesta infondatezza della questione.
Mafia (provvedimenti contro la) - Misure di prevenzione - Obbligo di comunicazione decennale, a carico dei prevenuti, delle variazioni patrimoniali che li riguardano - Sanzioni, in caso di inosservanza - Prospettata sproporzione e inefficacia rispetto allo scopo, nonché violazione del principio di rieducatività delle pene - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, denunziato, in riferimento all’art. 27 della Costituzione, lamentando che il trattamento sanzionatorio previsto in caso di inosservanza, da parte del sottoposto a misura di prevenzione dell’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, sia eccessivo e sproporzionato e contemporaneamente inefficace rispetto allo scopo. Tali censure non possono tradursi nella violazione di alcun parametro costituzionale definito né la norma costituisce esercizio manifestamente arbitrario e irragionevole della ampia discrezionalità spettante al legislatore in tema di illeciti e sanzioni, essendo al giudice consentito di graduare la pena in relazione al caso concreto e di escludere, secondo la giurisprudenza, alla stregua della 'ratio' dell’incriminazione e attraverso una lettura conforme a Costituzione, la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato quando la pubblicità sia comunque assicurata e dunque sia di per sé impossibile l’occultamento degli atti soggetti a comunicazione.
- V. per tutte, da ultimo, sentenza n. 169/2001 e ordinanze n. 282/2001, n. 260/2001, nn. 144 e 68/2001.
A.M.M.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, denunziato, in riferimento all’art. 27 della Costituzione, lamentando che il trattamento sanzionatorio previsto in caso di inosservanza, da parte del sottoposto a misura di prevenzione dell’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, sia eccessivo e sproporzionato e contemporaneamente inefficace rispetto allo scopo. Tali censure non possono tradursi nella violazione di alcun parametro costituzionale definito né la norma costituisce esercizio manifestamente arbitrario e irragionevole della ampia discrezionalità spettante al legislatore in tema di illeciti e sanzioni, essendo al giudice consentito di graduare la pena in relazione al caso concreto e di escludere, secondo la giurisprudenza, alla stregua della 'ratio' dell’incriminazione e attraverso una lettura conforme a Costituzione, la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato quando la pubblicità sia comunque assicurata e dunque sia di per sé impossibile l’occultamento degli atti soggetti a comunicazione.
- V. per tutte, da ultimo, sentenza n. 169/2001 e ordinanze n. 282/2001, n. 260/2001, nn. 144 e 68/2001.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
legge
13/09/1982
n. 646
art. 31
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte