Ordinanza 443/2001 (ECLI:IT:COST:2001:443)
Massima numero 26730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
19/12/2001; Decisione del
19/12/2001
Deposito del 28/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Consorzi di bonifica - Contributi consortili - Controversie in materia - Rinvio alle norme sulla esazione delle imposte dirette - Cognizione del tribunale, sul presupposto della natura tributaria dei contributi - Prospettata disparità di trattamento nonché violazione del principio pluralistico e di quello del giudice naturale - Questione di natura interpretativa, estranea alla finalità del giudizio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.
Consorzi di bonifica - Contributi consortili - Controversie in materia - Rinvio alle norme sulla esazione delle imposte dirette - Cognizione del tribunale, sul presupposto della natura tributaria dei contributi - Prospettata disparità di trattamento nonché violazione del principio pluralistico e di quello del giudice naturale - Questione di natura interpretativa, estranea alla finalità del giudizio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità, in quanto perseguono finalità estranee alla logica del giudizio incidentale, delle questioni di legittimità costituzionale concernenti l’art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in riferimento all’art. 2 della Costituzione e l’art. 21 stesso decreto, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che i consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e che i contributi consortili sono esigibili con i privilegi dell’imposta fondiaria e sono riscossi secondo le norme sulle imposte dirette. Nelle specie, infatti, le questioni sono state proposte al solo fine di contrastare un’interpretazione giurisprudenziale delle norme impugnate, chiaramente non condivisa dal giudice rimettente.
- Cfr. ordinanza n. 199/2001.
A.M.M.
Manifesta inammissibilità, in quanto perseguono finalità estranee alla logica del giudizio incidentale, delle questioni di legittimità costituzionale concernenti l’art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in riferimento all’art. 2 della Costituzione e l’art. 21 stesso decreto, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che i consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e che i contributi consortili sono esigibili con i privilegi dell’imposta fondiaria e sono riscossi secondo le norme sulle imposte dirette. Nelle specie, infatti, le questioni sono state proposte al solo fine di contrastare un’interpretazione giurisprudenziale delle norme impugnate, chiaramente non condivisa dal giudice rimettente.
- Cfr. ordinanza n. 199/2001.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
13/02/1933
n. 215
art. 59
co.
regio decreto
13/02/1933
n. 215
art. 21
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte