Ordinanza 445/2001 (ECLI:IT:COST:2001:445)
Massima numero 26732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  19/12/2001;  Decisione del  19/12/2001
Deposito del 28/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Depenalizzazione - Multe e ammende inflitte con sentenze e decreti divenuti irrevocabili - Riscossione con l’osservanza delle norme sull’esecuzione delle pene pecuniarie - Prospettata irragionevolezza e violazione del principio di parità di trattamento - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della disposizione denunciata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente, perché riesamini - alla luce della sopravvenuta sentenza di incostituzionalità n. 169 del 2001 e della nuova disciplina applicabile per effetto di essa - la questione sollevata in ordine all’art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (recante “Depenalizzazione dei reati minori”), nella parte in cui prevede che “le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l’osservanza delle norme sull’esecuzione delle pene pecuniarie”.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/09/1999  n. 507  art. 101  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte