Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Onere di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alla asserita violazione dei parametri evocati (nel caso di specie: inammissibilità del ricorso avverso norma della Regione Siciliana che dispone l'applicabilità alla stessa della disciplina statale dei boschi e delle foreste). (Classif. 113003).
Nell'impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l'oggetto della questione proposta, ma ha anche l'onere - da considerare addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali - di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi. (Precedenti: S. 71/2022 - mass. 44789; S. 5/2022; S. 201/2021; S. 115/2021 - mass. 43928; S. 52/2021 - mass. 43723; S. 29/2021 - mass. 43607).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 14, lett. f e n, dello statuto della Regione Siciliana e agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lett. l, m, e s, Cost. - dell'art. 37, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021, che dispone l'applicabilità nella Regione della disciplina statale dei boschi e delle foreste. Il ricorso è privo di argomenti a sostegno del detto gravame).