Ordinanza 446/2001 (ECLI:IT:COST:2001:446)
Massima numero 26733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
19/12/2001; Decisione del
19/12/2001
Deposito del 28/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Provincia di trento - Comunicazioni e trasporti - Disposizioni statali concernenti agevolazioni di viaggio per gli appartenenti alla polizia di stato - Inapplicabilità nella provincia, se incompatibili con la legge provinciale in materia di trasporti pubblici - Prospettata disparità di trattamento e indebita legiferazione regionale in materia riservata alla competenza dello stato - Questione riferita a norma diversa da quella applicabile nel giudizio di merito - Manifesta inammissibilità.
Provincia di trento - Comunicazioni e trasporti - Disposizioni statali concernenti agevolazioni di viaggio per gli appartenenti alla polizia di stato - Inapplicabilità nella provincia, se incompatibili con la legge provinciale in materia di trasporti pubblici - Prospettata disparità di trattamento e indebita legiferazione regionale in materia riservata alla competenza dello stato - Questione riferita a norma diversa da quella applicabile nel giudizio di merito - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità per irrilevanza, essendo applicabile al giudizio 'a quo' norma diversa da quella denunciata, della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione e concernente l’art. 49, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 luglio 1993, n. 16, nella parte in cui dispone che “a decorrere dal termine di cui all’art. 46, comma 5 ('recte': 31 dicembre 1995)… cessano di applicarsi le disposizioni di leggi statali incompatibili con la presente”.
A.M.M.
Manifesta inammissibilità per irrilevanza, essendo applicabile al giudizio 'a quo' norma diversa da quella denunciata, della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione e concernente l’art. 49, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 luglio 1993, n. 16, nella parte in cui dispone che “a decorrere dal termine di cui all’art. 46, comma 5 ('recte': 31 dicembre 1995)… cessano di applicarsi le disposizioni di leggi statali incompatibili con la presente”.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
09/07/1993
n. 16
art. 49
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte