Ordinanza 446/2001 (ECLI:IT:COST:2001:446)
Massima numero 26733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  19/12/2001;  Decisione del  19/12/2001
Deposito del 28/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Provincia di trento - Comunicazioni e trasporti - Disposizioni statali concernenti agevolazioni di viaggio per gli appartenenti alla polizia di stato - Inapplicabilità nella provincia, se incompatibili con la legge provinciale in materia di trasporti pubblici - Prospettata disparità di trattamento e indebita legiferazione regionale in materia riservata alla competenza dello stato - Questione riferita a norma diversa da quella applicabile nel giudizio di merito - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità per irrilevanza, essendo applicabile al giudizio 'a quo' norma diversa da quella denunciata, della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione e concernente l’art. 49, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 luglio 1993, n. 16, nella parte in cui dispone che “a decorrere dal termine di cui all’art. 46, comma 5 ('recte': 31 dicembre 1995)… cessano di applicarsi le disposizioni di leggi statali incompatibili con la presente”.

A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  09/07/1993  n. 16  art. 49  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte