Sentenza 447/2001 (ECLI:IT:COST:2001:447)
Massima numero 26734
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
19/12/2001; Decisione del
19/12/2001
Deposito del 28/12/2001; Pubblicazione in G. U. 02/01/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Consulenti del lavoro - Pensione di reversibilità del coniuge superstite dell’assicurato - Esclusione nel caso di matrimonio successivo alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia - Limitazione irragionevolmente discriminatoria - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altri profili.
Previdenza e assistenza - Consulenti del lavoro - Pensione di reversibilità del coniuge superstite dell’assicurato - Esclusione nel caso di matrimonio successivo alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia - Limitazione irragionevolmente discriminatoria - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altri profili.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 21, terzo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100, nella parte in cui dispone che la pensione di reversibilità non spetta nel caso in cui il matrimonio sia avvenuto posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell’iscritto all’ente previdenziale (per i consulenti del lavoro), in quanto la limitazione, in tal modo, arrecata al diritto del coniuge superstite al trattamento pensionistico di reversibilità è irragionevolmente discriminatoria e lede il principio sancito dall’art. 3 della Costituzione. Restano assorbiti gli altri profili della questione.
- Cfr., per analoga 'ratio', la sentenza, qui richiamata, n. 187/2000.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 21, terzo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100, nella parte in cui dispone che la pensione di reversibilità non spetta nel caso in cui il matrimonio sia avvenuto posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell’iscritto all’ente previdenziale (per i consulenti del lavoro), in quanto la limitazione, in tal modo, arrecata al diritto del coniuge superstite al trattamento pensionistico di reversibilità è irragionevolmente discriminatoria e lede il principio sancito dall’art. 3 della Costituzione. Restano assorbiti gli altri profili della questione.
- Cfr., per analoga 'ratio', la sentenza, qui richiamata, n. 187/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/11/1971
n. 1100
art. 21
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte