Sentenza 1/2002 (ECLI:IT:COST:2002:1)
Massima numero 26736
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
16/01/2002; Decisione del
16/01/2002
Deposito del 30/01/2002; Pubblicazione in G. U. 06/02/2002
Titolo
Procedimento civile - Procedimenti ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Comunicazione dei provvedimenti in forma abbreviata, in luogo della notificazione nelle forme dell’art. 137 cod. proc. civ. - Asserita irragionevolezza, nonché disparità di trattamento, lesione dei principî di buon andamento e di parità processuale delle parti e del diritto di difesa - Proposizione di un mero dubbio interpretativo - Inammissibilità della questione.
Procedimento civile - Procedimenti ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Comunicazione dei provvedimenti in forma abbreviata, in luogo della notificazione nelle forme dell’art. 137 cod. proc. civ. - Asserita irragionevolezza, nonché disparità di trattamento, lesione dei principî di buon andamento e di parità processuale delle parti e del diritto di difesa - Proposizione di un mero dubbio interpretativo - Inammissibilità della questione.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate entrambe in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo e sesto comma, della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevederebbe la comunicazione del decreto del tribunale con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria, anziché la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale nelle forme dell’art. 137 cod. proc. civ., e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741 cod. proc. civ., considerato nella parte in cui prevede che nei procedimenti camerali in esame il termine di dieci giorni per proporre reclamo decorra dalla comunicazione del decreto con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria, anziché dalla notificazione nelle forme dell’art. 137 cod. proc. civ. Infatti i giudici rimettenti, rinunciando a ricercare la possibilità di interpretare le norme censurate secondo Costituzione - adducendo un asserito diritto vivente contrario, identificato nella prassi seguita dai tribunali per i minorenni - pur mostrando di conoscere le argomentazioni letterali e sistematiche che tale interpretazione potrebbero sorreggere, finiscono per proporre non una questione di legittimità costituzionale bensì un mero dubbio interpretativo.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate entrambe in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo e sesto comma, della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevederebbe la comunicazione del decreto del tribunale con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria, anziché la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale nelle forme dell’art. 137 cod. proc. civ., e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741 cod. proc. civ., considerato nella parte in cui prevede che nei procedimenti camerali in esame il termine di dieci giorni per proporre reclamo decorra dalla comunicazione del decreto con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria, anziché dalla notificazione nelle forme dell’art. 137 cod. proc. civ. Infatti i giudici rimettenti, rinunciando a ricercare la possibilità di interpretare le norme censurate secondo Costituzione - adducendo un asserito diritto vivente contrario, identificato nella prassi seguita dai tribunali per i minorenni - pur mostrando di conoscere le argomentazioni letterali e sistematiche che tale interpretazione potrebbero sorreggere, finiscono per proporre non una questione di legittimità costituzionale bensì un mero dubbio interpretativo.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 739
co. 2
codice di procedura civile
n. 0
art. 136
co.
codice di procedura civile
n. 0
art. 739
co. 2
codice di procedura civile
n. 0
art. 741
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 6
Altri parametri e norme interposte