Sentenza 1/2002 (ECLI:IT:COST:2002:1)
Massima numero 26737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
16/01/2002; Decisione del
16/01/2002
Deposito del 30/01/2002; Pubblicazione in G. U. 06/02/2002
Titolo
Procedimento civile - Procedimenti ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Audizione del solo genitore contro cui è richiesto il provvedimento e non anche dell’altro genitore - Asserita lesione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, dei diritti doveri dei genitori nei confronti dei figli e del principio del contraddittorio - Assunzione da parte del rimettente di un presupposto interpretativo erroneo - Non fondatezza della questione.
Procedimento civile - Procedimenti ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Audizione del solo genitore contro cui è richiesto il provvedimento e non anche dell’altro genitore - Asserita lesione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, dei diritti doveri dei genitori nei confronti dei figli e del principio del contraddittorio - Assunzione da parte del rimettente di un presupposto interpretativo erroneo - Non fondatezza della questione.
Testo
Secondo l’interpretazione risultante dal coordinamento della disciplina dettata dal codice civile e dalla legge n. 176 del 1991, che ha reso esecutiva la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel procedimento camerale ablativo o modificativo della potestà genitoriale devono essere sentiti entrambi i genitori. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 336, secondo comma, del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, sull’erroneo presupposto interpretativo secondo cui il genitore contro cui il provvedimento non è richiesto, non abbia diritto ad essere sentito.
Secondo l’interpretazione risultante dal coordinamento della disciplina dettata dal codice civile e dalla legge n. 176 del 1991, che ha reso esecutiva la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel procedimento camerale ablativo o modificativo della potestà genitoriale devono essere sentiti entrambi i genitori. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 336, secondo comma, del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, sull’erroneo presupposto interpretativo secondo cui il genitore contro cui il provvedimento non è richiesto, non abbia diritto ad essere sentito.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n. 0
art. 336
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 30
co. 1
Costituzione
art. 31
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte