Sentenza 1/2002 (ECLI:IT:COST:2002:1)
Massima numero 26739
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
16/01/2002; Decisione del
16/01/2002
Deposito del 30/01/2002; Pubblicazione in G. U. 06/02/2002
Titolo
Procedimento civile - Procedimenti urgenti in materia di potestà genitoriale - Adozione di provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio - Mancata previsione di una durata massima, a pena di nullità ovvero di un provvedimento in contraddittorio per la conferma, modifica o revoca del provvedimento - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento con lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione - Inammissibilità della questione.
Procedimento civile - Procedimenti urgenti in materia di potestà genitoriale - Adozione di provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio - Mancata previsione di una durata massima, a pena di nullità ovvero di un provvedimento in contraddittorio per la conferma, modifica o revoca del provvedimento - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento con lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 336, terzo comma, del codice civile sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il provvedimento temporaneo assunto nell’interesse del figlio, nell’ambito del procedimento urgente in materia di potestà genitoriale, abbia, a pena di nullità, una durata massima, individuabile in trenta giorni, e che debba essere, nello stesso termine, confermato, modificato o revocato in contraddittorio. Infatti il giudice rimettente non ha valutato - incorrendo in tal modo in un difetto di motivazione dell’ordinanza - la possibilità di dare della norma impugnata una interpretazione idonea a porla al riparo dai dubbi di legittimità costituzionale; in particolare non ha valutato se il procedimento in esame, attesa la sua natura cautelare, non possa ritenersi assoggettato alla disciplina generale del procedimento cautelare prevista dall’art. 669-sexies del codice di procedura civile.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 336, terzo comma, del codice civile sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il provvedimento temporaneo assunto nell’interesse del figlio, nell’ambito del procedimento urgente in materia di potestà genitoriale, abbia, a pena di nullità, una durata massima, individuabile in trenta giorni, e che debba essere, nello stesso termine, confermato, modificato o revocato in contraddittorio. Infatti il giudice rimettente non ha valutato - incorrendo in tal modo in un difetto di motivazione dell’ordinanza - la possibilità di dare della norma impugnata una interpretazione idonea a porla al riparo dai dubbi di legittimità costituzionale; in particolare non ha valutato se il procedimento in esame, attesa la sua natura cautelare, non possa ritenersi assoggettato alla disciplina generale del procedimento cautelare prevista dall’art. 669-sexies del codice di procedura civile.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n. 0
art. 336
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte