Sentenza 1/2002 (ECLI:IT:COST:2002:1)
Massima numero 26740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
16/01/2002; Decisione del
16/01/2002
Deposito del 30/01/2002; Pubblicazione in G. U. 06/02/2002
Titolo
Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Adozione di provvedimenti temporanei nell’interesse del minore - Difetto di urgente necessità - Mancata previsione della nullità, rilevabile d’ufficio, del provvedimento - Asserita lesione del diritto di difesa e al giusto processo nonché del diritto di ascolto del minore - Questione di mera interpretazione - Inammissibilità.
Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Adozione di provvedimenti temporanei nell’interesse del minore - Difetto di urgente necessità - Mancata previsione della nullità, rilevabile d’ufficio, del provvedimento - Asserita lesione del diritto di difesa e al giusto processo nonché del diritto di ascolto del minore - Questione di mera interpretazione - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 336, terzo comma, del codice civile sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non si prevede che nel procedimento camerale in materia di potestà genitoriale, l’adozione di un provvedimento temporaneo in difetto del presupposto dell’urgente necessità, sia sanzionata con la nullità rilevabile d’ufficio. Infatti la questione se il difetto dell’urgente necessità comporti o no la nullità, non pone un problema di legittimità costituzionale, ma di mera interpretazione della norma censurata, alla luce dell’art. 156 del codice di procedura civile, spettante al giudice ‘a quo’.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 336, terzo comma, del codice civile sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non si prevede che nel procedimento camerale in materia di potestà genitoriale, l’adozione di un provvedimento temporaneo in difetto del presupposto dell’urgente necessità, sia sanzionata con la nullità rilevabile d’ufficio. Infatti la questione se il difetto dell’urgente necessità comporti o no la nullità, non pone un problema di legittimità costituzionale, ma di mera interpretazione della norma censurata, alla luce dell’art. 156 del codice di procedura civile, spettante al giudice ‘a quo’.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n. 0
art. 336
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte
convenzione di New York 20/11/1989
n. 0
art. 9
co. 2 resa esecutiva con
legge 27/05/1991
n. 176
art.