Sentenza 1/2002 (ECLI:IT:COST:2002:1)
Massima numero 26740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  16/01/2002;  Decisione del  16/01/2002
Deposito del 30/01/2002; Pubblicazione in G. U. 06/02/2002
Massime associate alla pronuncia:  26736  26737  26738  26739  26741


Titolo
Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Adozione di provvedimenti temporanei nell’interesse del minore - Difetto di urgente necessità - Mancata previsione della nullità, rilevabile d’ufficio, del provvedimento - Asserita lesione del diritto di difesa e al giusto processo nonché del diritto di ascolto del minore - Questione di mera interpretazione - Inammissibilità.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 336, terzo comma, del codice civile sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non si prevede che nel procedimento camerale in materia di potestà genitoriale, l’adozione di un provvedimento temporaneo in difetto del presupposto dell’urgente necessità, sia sanzionata con la nullità rilevabile d’ufficio. Infatti la questione se il difetto dell’urgente necessità comporti o no la nullità, non pone un problema di legittimità costituzionale, ma di mera interpretazione della norma censurata, alla luce dell’art. 156 del codice di procedura civile, spettante al giudice ‘a quo’.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n. 0  art. 336  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte

convenzione di New York  20/11/1989  n. 0  art. 9    co. 2  resa esecutiva con

legge  27/05/1991  n. 176  art.