Sentenza 1/2002 (ECLI:IT:COST:2002:1)
Massima numero 26741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  16/01/2002;  Decisione del  16/01/2002
Deposito del 30/01/2002; Pubblicazione in G. U. 06/02/2002
Massime associate alla pronuncia:  26736  26737  26738  26739  26740


Titolo
Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Applicabilità del rito camerale - Asserita lesione del principio del giusto processo - Insufficienza della motivazione addotta dal giudice rimettente - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile e dell’art. 336 del codice civile, sollevata in riferimento all’art. 111 della Costituzione, in quanto rendono applicabile il rito camerale ai procedimenti aventi ad oggetto l’affidamento dei minori nel caso di conflitto fra genitori non uniti in matrimonio e, più in generale, ai procedimenti limitativi od ablativi della potestà genitoriale. Infatti il giudice rimettente - il quale afferma esplicitamente che la normativa impugnata non è suscettibile di essere interpretata in senso conforme a Costituzione - non motiva adeguatamente le ragioni di tale suo convincimento.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n. 0  art. 737  co. 

codice di procedura civile    n. 0  art. 738  co. 

codice di procedura civile    n. 0  art. 739  co. 

codice civile    n. 0  art. 336  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte