Ordinanza 3/2002 (ECLI:IT:COST:2002:3)
Massima numero 26767
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
16/01/2002; Decisione del
16/01/2002
Deposito del 30/01/2002; Pubblicazione in G. U. 06/02/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento civile - Udienza di prima comparizione - Provvedimenti del giudice istruttore - Assegnazione del termine per proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio e fissazione dell’udienza per l’interrogatorio libero - Mancata previsione della notifica al convenuto contumace del relativo verbale d’udienza - Asserita disparità di trattamento, con lesione del diritto di difesa - Spettanza al giudice rimettente dell’attività interpretativa, impropriamente richiesta alla corte - Manifesta inammissibilità della questione.
Procedimento civile - Udienza di prima comparizione - Provvedimenti del giudice istruttore - Assegnazione del termine per proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio e fissazione dell’udienza per l’interrogatorio libero - Mancata previsione della notifica al convenuto contumace del relativo verbale d’udienza - Asserita disparità di trattamento, con lesione del diritto di difesa - Spettanza al giudice rimettente dell’attività interpretativa, impropriamente richiesta alla corte - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 180, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, a differenza delle previsioni contenute negli artt. 163, comma terzo, numero 7), e 292 cod. proc. civ., non prevederebbe l’onere per l’attore di notificare al convenuto contumace il verbale che assegna a quest’ultimo un termine perentorio per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e che fissa l’udienza per l’interrogatorio libero, ai sensi del primo comma dell’art. 183 cod. proc. civ. Infatti, il rimettente mostra consapevolezza in ordine alla possibilità di attribuire alla norma censurata altri significati conformi a Costituzione, sicché la questione appare sollevata all’evidente e improprio fine di sollecitare un’attività interpretativa della Corte, che spetta invece al giudice 'a quo'.
- Sulla possibilità per il giudice di pervenire, nell’esercizio dei suoi poteri interpretativi, ad una lettura della norma 'secundum Constitutionem' anche in presenza di un orientamento giurisprudenziale univoco, v. ordinanze n. 367/2001 e n. 158/2000.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 180, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, a differenza delle previsioni contenute negli artt. 163, comma terzo, numero 7), e 292 cod. proc. civ., non prevederebbe l’onere per l’attore di notificare al convenuto contumace il verbale che assegna a quest’ultimo un termine perentorio per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e che fissa l’udienza per l’interrogatorio libero, ai sensi del primo comma dell’art. 183 cod. proc. civ. Infatti, il rimettente mostra consapevolezza in ordine alla possibilità di attribuire alla norma censurata altri significati conformi a Costituzione, sicché la questione appare sollevata all’evidente e improprio fine di sollecitare un’attività interpretativa della Corte, che spetta invece al giudice 'a quo'.
- Sulla possibilità per il giudice di pervenire, nell’esercizio dei suoi poteri interpretativi, ad una lettura della norma 'secundum Constitutionem' anche in presenza di un orientamento giurisprudenziale univoco, v. ordinanze n. 367/2001 e n. 158/2000.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 180
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte