Ordinanza 4/2002 (ECLI:IT:COST:2002:4)
Massima numero 26768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
16/01/2002; Decisione del
16/01/2002
Deposito del 30/01/2002; Pubblicazione in G. U. 06/02/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Decreto penale di condanna - Giudizio a seguito di opposizione - Impossibilità di formulare nuova istanza di patteggiamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, già avanzata davanti al giudice per le indagini preliminari e da questi respinta - Asserita disparità di trattamento tra imputati, in ragione della scelta del rito operata dall’organo dell’accusa - Prospettazione di un quesito in forma alternativa - Omessa individuazione delle norme oggetto della censura prospettata - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Decreto penale di condanna - Giudizio a seguito di opposizione - Impossibilità di formulare nuova istanza di patteggiamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, già avanzata davanti al giudice per le indagini preliminari e da questi respinta - Asserita disparità di trattamento tra imputati, in ragione della scelta del rito operata dall’organo dell’accusa - Prospettazione di un quesito in forma alternativa - Omessa individuazione delle norme oggetto della censura prospettata - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, del codice di procedura penale, nonché dell’art. 464, in quanto richiamato dall’art. 557, comma 3, dello stesso codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per introdurre la possibilità - ammessa per altre forme di giudizio - di riproporre, nel giudizio che consegue all’opposizione a decreto penale, la richiesta di patteggiamento preventivamente rigettata o non accolta per dissenso del pubblico ministero. Infatti le questioni sollevate sono formulate in forma alternativa, senza puntualizzare le norme effettivamente attinte dal dubbio di costituzionalità: così devolvendo alla Corte il compito - proprio del giudice rimettente - di individuare la sede normativa all’interno della quale iscrivere la pronuncia additiva che viene sollecitata.
- In tema di alternativa ermeneutica che spetta al rimettente risolvere, senza sollecitare un inammissibile avallo interpretativo da parte della Corte, v., fra le varie, ordinanza n. 466/2000, ordinanza n. 7/1998, ordinanza n. 70/1998 e sentenza n. 356/1996.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 1, e 448, comma 1, del codice di procedura penale, nonché dell’art. 464, in quanto richiamato dall’art. 557, comma 3, dello stesso codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per introdurre la possibilità - ammessa per altre forme di giudizio - di riproporre, nel giudizio che consegue all’opposizione a decreto penale, la richiesta di patteggiamento preventivamente rigettata o non accolta per dissenso del pubblico ministero. Infatti le questioni sollevate sono formulate in forma alternativa, senza puntualizzare le norme effettivamente attinte dal dubbio di costituzionalità: così devolvendo alla Corte il compito - proprio del giudice rimettente - di individuare la sede normativa all’interno della quale iscrivere la pronuncia additiva che viene sollecitata.
- In tema di alternativa ermeneutica che spetta al rimettente risolvere, senza sollecitare un inammissibile avallo interpretativo da parte della Corte, v., fra le varie, ordinanza n. 466/2000, ordinanza n. 7/1998, ordinanza n. 70/1998 e sentenza n. 356/1996.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 556
co. 1
codice di procedura penale
n. 0
art. 448
co. 1
codice di procedura penale
n. 0
art. 464
co.
codice di procedura penale
n. 0
art. 557
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte