Ordinanza 5/2002 (ECLI:IT:COST:2002:5)
Massima numero 26770
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
16/01/2002; Decisione del
16/01/2002
Deposito del 30/01/2002; Pubblicazione in G. U. 06/02/2002
Massime associate alla pronuncia:
26771
Titolo
Impiego pubblico - Personale statale - Inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali - Somme corrisposte per effetto dell’inquadramento - Esclusione di interessi e rivalutazione - Contrasto tra dispositivo e motivazione dell’ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Personale statale - Inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali - Somme corrisposte per effetto dell’inquadramento - Esclusione di interessi e rivalutazione - Contrasto tra dispositivo e motivazione dell’ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, concernente la corresponsione degli accessori sulle somme dovute al personale civile e militare dello Stato per effetto del reinquadramento di cui alla legge n. 312 del 1980. Infatti il giudice rimettente - in violazione del principio di autosufficienza del provvedimento di rimessione - ha prospettato e argomentato nella motivazione dell’ordinanza di rimessione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge n. 525 del 1996 (concernente gli accessori sulla rivalutazione triennale dell’indennità giudiziaria spettante al personale del Ministero della giustizia), mentre nel dispositivo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998, già sollevata con altra ordinanza, adducendo trattarsi di questione assolutamente analoga, la cui motivazione sarebbe idonea a sostenere la questione relativa all’art. 1, comma 5, della legge n. 525/1996.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, concernente la corresponsione degli accessori sulle somme dovute al personale civile e militare dello Stato per effetto del reinquadramento di cui alla legge n. 312 del 1980. Infatti il giudice rimettente - in violazione del principio di autosufficienza del provvedimento di rimessione - ha prospettato e argomentato nella motivazione dell’ordinanza di rimessione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge n. 525 del 1996 (concernente gli accessori sulla rivalutazione triennale dell’indennità giudiziaria spettante al personale del Ministero della giustizia), mentre nel dispositivo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998, già sollevata con altra ordinanza, adducendo trattarsi di questione assolutamente analoga, la cui motivazione sarebbe idonea a sostenere la questione relativa all’art. 1, comma 5, della legge n. 525/1996.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1998
n. 448
art. 26
co. 4
legge
23/12/1998
n. 448
art. 26
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte