Ordinanza 5/2002 (ECLI:IT:COST:2002:5)
Massima numero 26770
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  16/01/2002;  Decisione del  16/01/2002
Deposito del 30/01/2002; Pubblicazione in G. U. 06/02/2002
Massime associate alla pronuncia:  26771


Titolo
Impiego pubblico - Personale statale - Inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali - Somme corrisposte per effetto dell’inquadramento - Esclusione di interessi e rivalutazione - Contrasto tra dispositivo e motivazione dell’ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, concernente la corresponsione degli accessori sulle somme dovute al personale civile e militare dello Stato per effetto del reinquadramento di cui alla legge n. 312 del 1980. Infatti il giudice rimettente - in violazione del principio di autosufficienza del provvedimento di rimessione - ha prospettato e argomentato nella motivazione dell’ordinanza di rimessione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge n. 525 del 1996 (concernente gli accessori sulla rivalutazione triennale dell’indennità giudiziaria spettante al personale del Ministero della giustizia), mentre nel dispositivo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998, già sollevata con altra ordinanza, adducendo trattarsi di questione assolutamente analoga, la cui motivazione sarebbe idonea a sostenere la questione relativa all’art. 1, comma 5, della legge n. 525/1996.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1998  n. 448  art. 26  co. 4

legge  23/12/1998  n. 448  art. 26  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte