Ordinanza 6/2002 (ECLI:IT:COST:2002:6)
Massima numero 26742
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
16/01/2001; Decisione del
16/01/2001
Deposito del 30/01/2002; Pubblicazione in G. U. 06/02/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimenti penali per dichiarazioni rese 'extra moenia' da alcuni parlamentari - Deliberazioni di insindacabilità delle camere di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di roma, nei confronti della camera dei deputati e del senato della repubblica - Delibazione preliminare - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimenti penali per dichiarazioni rese 'extra moenia' da alcuni parlamentari - Deliberazioni di insindacabilità delle camere di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di roma, nei confronti della camera dei deputati e del senato della repubblica - Delibazione preliminare - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
Sono ammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti, rispettivamente, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione alle deliberazioni con le quali ciascuna delle due Assemblee parlamentari ha ritenuto insindacabili le opinioni espresse da propri componenti nel corso di interviste o riportate da organi di informazione, per le quali opinioni pendono procedimenti penali. Sussistono, infatti, i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo richiesti per l’ammissibilità dei ricorsi: essendo legittimati ad esser parte del conflitto tra poteri dello Stato sia il giudice ricorrente sia i due rami del Parlamento, ed essendo, inoltre, denunciata dal ricorrente la lesione della propria 'potestas iudicandi' in conseguenza dell’esercizio, ritenuto illegittimo, del potere di dichiarare l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68 Cost.
Sono ammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti, rispettivamente, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione alle deliberazioni con le quali ciascuna delle due Assemblee parlamentari ha ritenuto insindacabili le opinioni espresse da propri componenti nel corso di interviste o riportate da organi di informazione, per le quali opinioni pendono procedimenti penali. Sussistono, infatti, i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo richiesti per l’ammissibilità dei ricorsi: essendo legittimati ad esser parte del conflitto tra poteri dello Stato sia il giudice ricorrente sia i due rami del Parlamento, ed essendo, inoltre, denunciata dal ricorrente la lesione della propria 'potestas iudicandi' in conseguenza dell’esercizio, ritenuto illegittimo, del potere di dichiarare l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68 Cost.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
24/11/1999
n.
art.
co.
deliberazione della Camera dei deputati
09/03/2000
n.
art.
co.
deliberazione della Camera dei deputati
14/03/2000
n.
art.
co.
deliberazione del Senato della Repubblica
31/05/2000
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3